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Il diritto di accesso ai “luoghi idonei” di trattenimento: la sentenza del TAR Milano

T.A.R. per la Lombardia, sentenza n. 2322 del 24 ottobre 2022

Gli Enti esponenziali di tutela hanno diritto ad accedere e visitare anche le “strutture diverse e idonee” utilizzate per il trattenimento degli stranieri destinatari di un provvedimento di allontanamento.

La sezione Prima del TAR Lombardia, Milano – pur dichiarando improcedibile il ricorso di ASGI avverso il diniego di accesso ai luoghi idonei nella disponibilità della Questura di Milano per sopravvenuta carenza di interesse (la visita si era infatti già svolta a seguito di riesame ordinato dal Tar con provvedimento n. 246 del 25 febbraio 2022) – ha ravvisato la “soccombenza virtuale” delle amministrazioni resistenti, con condanna al pagamento delle spese di lite, definendo “errata” la motivazione posta a fondamento del rigetto dell’istanza.

Richiamando le numerose pronunce di Tribunali Amministrativi che hanno affermato il diritto di ASGI (l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) ad accedere e visitare luoghi di trattenimento ai fini del rimpatrio1, e in particolare i CPR, in data 7 ottobre 2021, l’associazione ha formulato istanza al fine di accedere ai luoghi idonei nella disponibilità della Questura di Milano.

Il 20 novembre 2021, la Questura di Milano, sulla scorta del parere negativo del Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere (nota n. 400/B/14.54.6 prot. n. 007691 del 22 ottobre 2021), ha emesso un provvedimento di rigetto. Il suddetto parere, asseritamente richiamandosi all’interpretazione fornita dal Garante nazionale, riteneva insussistente il diritto di ASGI all’accesso e alla visita in quanto alle strutture di cui all’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. 286/1998 dovrebbe trovare applicazione il regime giuridico previsto per le camere di sicurezza.

Come noto, le modifiche introdotte dal D.L. 113/2018, convertito il L. 132/2018, hanno introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per le autorità di pubblica sicurezza di trattenere i cittadini stranieri raggiunti da una misura di rimpatrio forzato in ‘strutture diverse e idonee nella loro disponibilità, in attesa dell’esecuzione di detta misura.

La possibilità di disporre il trattenimento in tali strutture solo in caso di indisponibilità di posti nel CPR ha condotto il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale a definirle “un surrogato dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio”,ove devono pertanto essere garantiti “gli stessi standard in termini di tutela dei diritti di chi vi è ospitato” (cfr. Relazione al Parlamento del 2019, pag. 80). È lo stesso art. 13, comma 5 bis cit., come successivamente modificato dal DL 130/2020, ad estendere – mediante il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 14, comma 2 dello stesso decreto legislativo – alle “strutture diverse e idonee” tutte le garanzie che l’ordinamento riconosce agli stranieri trattenuti nei CPR.

Diversamente, si legge nel parere del Ministero che: “l’analogia tra le citate strutture (ovvero le strutture idonee e le camere di sicurezza) deve ritenersi applicabile anche per quanto riguarda il regime dei soggetti che hanno la possibilità di visita in tali strutture. A tal proposito, l’art. 67 bis della L. n. 354/75, nel disciplinare le visite alle camere di sicurezza richiama il precedente art. 67 che indica i soggetti che possono visitare gli Istituti di pena, distinguendo tra coloro che possono farlo senza autorizzazione e coloro che possono farlo solo previa autorizzazione. Tale elenco, da ritenersi tassativo, (…) non prevede la possibilità di visita da parte di associazioni”.

Sempre secondo la tesi del Ministero dell’Interno, il rinvio contenuto nell’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. 286/1998 all’art. 14, comma 2 del medesimo decreto legislativo varrebbe solo per le condizioni di trattenimento e non per la disciplina dell’accesso ai luoghi di detenzione amministrativa. Alla stregua di una siffatta assimilazione, l’ASGI rientrerebbe tra i soggetti titolati ad essere autorizzati ad accedere ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio ma non alle “strutture diverse e idonee” di cui all’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. 286/1998.

A seguito del ricorso di ASGI, come anticipato, il TAR ha ritenuto, in fase cautelare, sussistente il fumus boni iuris “non potendosi ritenere il diniego opposto adeguatamente motivato in relazione all’attività svolta dall’Associazione in favore dei soggetti trattenuti nelle strutture di cui trattasi, come reputato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe a quella per cui è in causa, nell’ambito di giudizi instaurati dalla stessa ricorrente”, mentre nel merito, con la sentenza in parola, ha chiarito che “l’assimilazione, effettuata dal garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, tra i centri per il rimpatrio e le camere di sicurezza deve essere intesa in funzione construens, quale ampliamento delle garanzie riconosciute alle persone la cui libertà personale è oggetto di limitazioni, e non in funzione destruens, quale limitazione delle persone autorizzate a farvi ingresso. Tale interpretazione è coerente con la disciplina contenuta nell’articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale, nel richiamare espressamente l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 2, del medesimo testo unico, si propone di garantire agli stranieri trattenuti temporaneamente nelle strutture di ricovero che sono nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza la necessaria informazione e la libertà di corrispondenza con l’esterno, le quali possono essere efficacemente realizzate dalle associazioni di promozione sociale aventi ad oggetto la tutela dei diritti degli immigrati”.

La decisione è di particolare interesse perché estende il diritto di visita degli enti di tutela dei cittadini stranieri nei CPR (disciplinato dall’articolo 7, comma 7 del nuovo Regolamento adottato con d.m. 19.5.2022), ad altri luoghi in cui si consuma una privazione della libertà personale del cittadino straniero ai soli fini del rimpatrio, in linea con i precedenti della  giurisprudenza amministrativa che si era espressa in senso estensivo già con riferimento agli hotspot (in particolare TAR Sicilia, sentenza n. 247 del 24 agosto 2021) e alle zone di transito aeroportuali (Consiglio di Stato, ordinanza n. 74 del 14 gennaio 2022).


  1. Si vedano per approfondimenti diversi ricorsi presentati da ASGI: T.A.R. Sicilia 2022; T.A.R. Sardegna; T.A.R. Piemonte; T.A.R. Sicilia 2021.

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )