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Il Giudice non può omettere di comparare le condizioni di vita raggiunte in Italia (anche se il lavoro è precario) con quelle del Paese di origine

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31721 del 27 ottobre 2022

Foto di massimo sanna da Pixabay

La Corte di Cassazione censura l’operato del Tribunale di Milano, che non aveva valutato la continuità dell’attività lavorativa del richiedente asilo, ai fini della concessione della protezione umanitaria. Il Tribunale “non ha debitamente valorizzato e la continuità dell’impegno lavorativo e l’incremento retributivo di cui la busta-paga relativa al mese di giugno 2021 concorreva in ogni caso a dar ragione“.

In particolare, la Cassazione censura la definizione di “attività lavorativa sporadica” effettuata dal Tribunale, come errore di diritto, poiché il Giudice di merito non può omettere di comparare le condizioni di vita raggiunte in Italia con quelle del Paese di provenienza, in questo caso lo Sri Lanka.

Si ringrazia l’Avv. Antonella Consolo per la segnalazione.