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Il permesso per protezione speciale può essere convertito in PdS per lavoro, anche se è stato richiesto direttamente al Questore

T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 1812 del 28 novembre 2022

Il T.A.R. Veneto ha dipanato la confusione generata dalle circolari prot. 156594 del 23.11.2021 e prot. 11650 del 15.11.2021 del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale immigrazione e polizia delle frontiere del Ministero dell’interno, che ritenevano esistere due diverse protezioni speciali, a seconda del canale di accesso alle stesse: una ottenuta da un procedimento di protezione internazionale, convertibile in permesso per lavoro, una da una richiesta diretta al Questore non convertibile.

Una ricostruzione sistematica e costituzionalmente orientata della norma stabilisce invece che il permesso per protezione speciale, pur potendo presidiare differenti diritti (uno a tutela dell’art. 3 CEDU, una a salvaguardia dell’art. 8 CEDU), è uno solo e in quanto tale è pacifico che esso possa essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, anche se richiesto direttamente al Questore ai sensi dell’art. 19 comma 1.2, d.lgs. 286/98.

Si ringrazia l’avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’avv. Francesco Mason e dall’avv. Martina Opocher.