Il tribunale di Roma ha ribadito la validità dell’indirizzo virtuale ai fini della domanda di ricongiungimento familiare per i titolari di protezione internazionale.

Il tribunale ha dichiarato illegittima la richiesta della Prefettura di indicare l’indirizzo “speciale” ai fini del rilascio del nulla osta. La richiesta è illegittima in quanto non prevista dalla norma sul ricongiungimento (che esonera i titolari di protezione internazionale dal dimostrare idoneità alloggiativa) e neppure obbligatoria ai sensi della determina comunale del 2017. La residenza virtuale è idonea a dimostrare la competenza della prefettura investita. Infatti l’indicazione dell’indirizzo ha il solo scopo di incardinare la competenza sull’istanza.
Si ringrazia l’Avv. Eugenia Barone Adesi per la segnalazione e il commento.