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La residenza “virtuale o fittizia” è valida ai fini del ricongiungimento familiare per i titolari di protezione internazionale

Tribunale di Roma, ordinanza dell'8 novembre 2022

Il tribunale di Roma ha ribadito la validità dell’indirizzo virtuale ai fini della domanda di ricongiungimento familiare per i titolari di protezione internazionale.

Il tribunale ha dichiarato illegittima la richiesta della Prefettura di indicare l’indirizzo “speciale” ai fini del rilascio del nulla osta. La richiesta è illegittima in quanto non prevista dalla norma sul ricongiungimento (che esonera i titolari di protezione internazionale dal dimostrare idoneità alloggiativa) e neppure obbligatoria ai sensi della determina comunale del 2017. La residenza virtuale è idonea a dimostrare la competenza della prefettura investita. Infatti l’indicazione dell’indirizzo ha il solo scopo di incardinare la competenza sull’istanza. 

Si ringrazia l’Avv. Eugenia Barone Adesi per la segnalazione e il commento.