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L’accesso al sistema di accoglienza presso un CAS permette al Tribunale di Sorveglianza di concedere le misure alternative alla detenzione

Due decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Foto di : Santiago Mitre

Il richiedente protezione internazionale, cittadino nigeriano, veniva condannato per il reato di cui all’art. 73 comma 5 D.p.r. 309/1990.

A causa della tossicodipendenza da sostanze psicoattive e abuso di sostanze alcoliche, il ricorrente iniziava un percorso riabilitativo ambulatoriale presso il S.e.r.D. e pertanto chiedeva la concessione delle misure alternative ex art. 94 D.p.r. 309/1990 o la misura di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 L. 354/1975. Tuttavia, l’assenza di un domicilio stabile precludeva la concessione di dette misure.

A seguito ricorso ex art. 117 c.p.a., avverso il silenzio adempimento serbato dalla Prefettura di Padova in merito alla richiesta di applicazione delle misure di accoglienza formulata ex art. 14 D. Lgs. 142/2015, il Presidente della Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con decreto n. 685/2022, accoglieva la richiesta di misure cautelari monocratiche ordinando l’esecuzione alla P.A., rappresentando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 52, comma 1 e 2, del d.lgs. n.196/2003, e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, confermava la decisione, accogliendo la richiesta di misure cautelari e ordinando alla Amministrazione di assicurare immediatamente l’affidamento temporaneo ad una struttura di accoglienza, considerata la concessione della sospensione del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e l’avvio del percorso riabilitativo presso il S.e.r.d. .

Pertanto, la Prefettura di Padova disponeva l’accoglimento del richiedente presso un Centro di Accoglienza Straordinaria, con la possibilità per il cittadino nigeriano di vedersi concesse le misure alternative alla detenzione dal Tribunale di Sorveglianza.

Si ringrazia l’Avv. Chiara Pernechele per la segnalazione e il commento.