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Procedura accelerata di asilo e proroga di trattenimento nel CPR: i ritardi non possono tradursi in indebite limitazioni della libertà

Tribunale di Bari, decreto dell'8 novembre 2022

Tramonto dietro le sbarre. CIE di Ponte Galeria. Foto: Francesca Esposito

Il caso riguarda un cittadino tunisino che in data 26 agosto 2022 veniva rintracciato e condotto presso gli uffici della Questura di Viterbo dove gli veniva notificato il decreto di espulsione e contestuale provvedimento di trattenimento presso il CPR di Bari – Palese.

Nel verbale di notifica del decreto di espulsione si legge: “(…) si dà atto che per il caso non è stato possibile tradurre il citato provvedimento in lingua madre, che il servizio di interpretariato di cui si avvale quest’Ufficio dispone unicamente di interpreti delle principali lingue veicolari (inglese, francese e spagnolo) e che non è stato possibile reperire alcun interprete madrelingua disponibile nell’immediatezza, malgrado le ricerche effettuate nell’ambito della comunità del cittadino straniero”.

Il ricorrente non conosce la lingua italiana e non è stato assistito da alcun interprete durante l’intervista presso gli uffici della Questura; diversamente, laddove gli fosse stata garantita l’assistenza linguistica, avrebbe potuto spiegare di essere giunto sulle coste sicule, pochi mesi prima, tratto in salvo grazie al soccorso in mare effettuato dalle forze dell’ordine e, quindi, di non essersi sottratto volontariamente ad alcun controllo di frontiera; inoltre, avrebbe anche spiegato che non gli sarebbe stato consentito di avanzare alcuna richiesta di protezione internazionale, sicché, avrebbe potuto presentarla in quel momento ed evitare così di essere privato della libertà personale con il trattenimento in atto.

Preme evidenziare, che la circostanza dell’ingresso a seguito di soccorso in mare, era certamente nota alla Prefettura ed alla Questura, poiché, nel decreto di espulsione viene espressamente affermato che il cittadino della Tunisia “è entrato nel territorio dello Stato in data 03/03/2022 (frontiera Coste Sicule)”.

Tale affermazione è stata fatta perché le autorità avevano preso in carico i passeggeri della barca su cui vi era anche il ricorrente traendoli in salvo sulle coste sicule, diversamente non sarebbe stato possibile indicare, come dato certo, il suo ingresso sul territorio nazionale, ma vi sarebbe stata solo la data di rintraccio.

In data 29.08.2022, in presenza dell’interprete di lingua araba, il ricorrente veniva sentito dal GDP di Bari, competente per la convalida del trattenimento, e riferiva di essere arrivato in Italia in data 3.03.2022 e di essere stato soccorso in mare e fatto sbarcare in un porto sicuro delle coste sicule e che non gli era stato consentito di presentare istanza di protezione internazionale.

Mentre era trattenuto e dopo la convalida del Giudice di Pace egli, finalmente riesce a presentare la domanda di protezione e per tale motivo viene sottoposto a nuova convalida del trattenimento da parte
del Tribunale di Bari (speciale sez. Immigrazione ecc.) che convalidava il trattenimento in attesa della definizione della domanda di protezione per la durata di 30 giorni e in data 7.11.2022 il Questore di Bari chiedeva la proroga del trattenimento.

In udienza, questo difensore si opponeva alla richiesta di proroga osservando quanto segue: il cittadino della Tunisia formalizza la domanda di protezione internazionale in data 13.09.2022, viene ascoltato dalla Commissione Territoriale di Bari il 2.11.2022 e alla data dell’udienza per la proroga del trattenimento era ancora in attesa dell’esito:

  • il comma 6° dell’art. 6 del D. Lgs. 142/2015, così come modificato da ultimo dall’art. 2 del D.L. 130/2020, testualmente recita: “Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento”.
  • la procedura accelerata di cui al comma 2° del citato art. 28 bis del D. Lgs. 25/2008 prevede che l’iter amministrativo debba concludersi entro giorni 9 dalla domanda a nulla rilevando, rispetto alla durata del trattenimento presso le strutture di cui all’art. 10ter del D.Lgs. 286/198, la natura non perentoria del termine suddetto (eventualmente rilevante rispetto alla validità dell’iter amministrativo);
  • il citato D.L. 130 citato ha modificato l’assetto complessivo della materia giacché, innovando l’art. 6 comma 6° del D. Lgs. 142/2015, ha eliminato ogni riferimento al 3° comma dell’art. 28 bis del D. Lgs.
    25/0008 previgente (in precedenza richiamato dal citato art. 6 co. 6° del D. Lgs. 12/2015 sulla possibilità di prorogare il trattenimento) a norma del quale i termini di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 28bis del D. Lgs. 25/2008 – procedure accelerate – potevano essere superati “…ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’art. 27 co. 3 e 3bis del D. Lgs. 25/2008”;
  • la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2458 del 3 febbraio 2021 stabilisce che “… il trattenimento del richiedente la protezione internazionale, se disposto ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, sesto comma del d.lgs. n. 142 del 2015 e dell’art. 28-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ovverosia in presenza di una delle ipotesi di cui al secondo comma del richiamato art. 28 bis, non può comunque eccedere la durata massima prevista per l’esame della domanda di protezione da quegli introdotta. (…)

Detta decisione, quindi, ha subordinato dunque la legittimità del trattenimento al rispetto d’una precisa tempistica, al fine di evitare che eventuali ritardi nella procedura di esame della domanda di protezione, non imputabili al richiedente medesimo, possano tradursi in indebite limitazioni della sua libertà personale riconoscendo, in tal fatta, alla tempistica del procedimento di cui si disquisisce un’interpretazione a vantaggio del richiedente asilo.

Le disposizioni in materia di proroga del trattenimento, incidendo sulla libertà personale dei soggetti richiedenti asilo, sono (evidentemente) tassative e predeterminate nell’art. 6 d. lgs. n. 142/2015 e, pertanto, dunque, debbono intendersi norme di stretta interpretazione, insuscettibili come tali di applicazione estensiva o analogica in ossequio ai precetti di cui all’art. 13 Cost. “Il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza costituisce una misura di privazione della libertà personale
legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio
” (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13611 del 2021, Cass. 26177/2016).

Il Tribunale, in totale accoglimento delle ragioni su esposte non convalidava la richiesta di proroga del trattenimento dichiarandola illegittima in ragione della non giustificata privazione della libertà personale del richiedente ed in mancanza delle condizioni di legge per la sua permanenza nel CPR una volta superati i termini delle procedure accelerate di cui all’art. 28 bis co. 1° e 2° del D. Lgs. 25/2008 come da ultimo modificati ed ordinava l’immediata cessazione degli effetti della misura.

Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.