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Protezione speciale al cittadino tunisino invalido civile: le ragioni del diritto alla salute prevalgono su quelle della Commissione territoriale

Tribunale di Milano, decreto del 19 settembre 2022

Photo credit: Associazione Naga

Un caso emblematico di come il riconoscimento della protezione speciale e il successivo rilascio del permesso di soggiorno previsto dal DL 130/2020 non sia, in modo del tutto incomprensibile, applicato dalle Commissioni territoriali.


Il Decreto in questione accoglie il ricorso presentato in favore di un cittadino tunisino cinquantenne, in Italia da oltre 20 anni ed in condizioni di salute psico – fisiche non ottimali, avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Milano contro l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale di Milano, dopo un breve excursus sulla disciplina susseguitasi in materia di protezione umanitaria, considera meritevole di accoglimento il ricorso sulla base, in primis, del compromesso quadro clinico del ricorrente, oggi invalido civile al 75%.

Secondo il Tribunale le ragioni relative alla tutela del diritto alla salute del ricorrente risultano prevalere su quelle dedotte dalla Commissione Territoriale, in particolar modo sotto il profilo della maggiore attualità della tutela dello stato di salute del ricorrente, che permane ancora significativamente compromesso, sia dal punto di vista fisico sia da quello psichico, e necessita di cure periodiche e continuative.

In conclusione, il caso in esame rientra per il Collegio milanese nella cornice delineata dalla giurisprudenza di Cassazione, con la conseguente applicabilità dell’art. 19, comma 1.1 d.lgs. 286/1998 e il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Si ringrazia l’Avv. Agostina Stano del Foro di Milano per la segnalazione e il commento.