Il Tribunale di Venezia, con decreto n. 7300/2022, accoglieva il ricorso ex art. 35 D Lgs. 25/2008, riconoscendo la protezione speciale ex art. 19 D. Lgs. 286/1998, ad un cittadino nigeriano, sottolineando la continuità e regolarità lavorativa del ricorrente, stante la produzione documentale, dalla quale emerge che, dopo l’assunzione a tempo determinato, risulta oggi impiegato con contratto a tempo indeterminato.
La documentazione lavorativa costituisce prova dell’effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano e della stabilità delle sue attuali condizioni personali e reddituali, seppur modeste, atteso inoltre, che un rimpatrio forzato costituirebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare e privata (art. 8 Cedu).
Il raggiungimento del livello di integrazione socio-lavorativa costituisce inoltre elemento sopravvenuto al rigetto della prima domanda di protezione internazionale dallo stesso proposta.
Si ringrazia l’Avv. Chiara Pernechele per la segnalazione e il commento.
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