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Convivenza di fatto tra italiano e persona straniera irregolare: con la prova della stabile convivenza vi è obbligo di registrazione

Tribunale di Foggia, ordinanza del 30 novembre 2022

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Il Tribunale di Foggia ha accolto il ricorso incardinato in via di urgenza ritenendo sussistente, per il partner extracomunitario di cittadino italiano residente in un Comune, il diritto di ottenere il riconoscimento della convivenza di fatto, purché validamente accertata anche attraverso il patto di convivenza sottoscritto dinanzi ad un avvocato e, conseguentemente, a procedere all’iscrizione nel registro della popolazione residente del Comune e nello stato di famiglia del convivente pur in assenza di permesso di soggiorno (il cui rilascio sarà attività necessariamente conseguente cui dovrà ottemperare la competente Questura).

L’accertamento della stabile convivenza tra due persone, di cui una italiana e l’altra straniera e priva di permesso di soggiorno, può avvenire non solo attraverso l’iscrizione anagrafica (preclusa al cittadino straniero privo di permesso di soggiorno) ma anche attraverso altri elementi di prova.

Occorre prendere atto, come sta facendo la giurisprudenza prevalente e ribadisce la pronuncia del Tribunale di Foggia, “della natura non costitutiva della dichiarazione anagrafica, cui la legge sembra riconnettere, piuttosto, un valore presuntivo relativo, superabile cioè allorché ne venga fornita la prova contraria della insussistenza, nonostante la presenza di tale dichiarazione, della convivenza e, per converso, della sussistenza della convivenza anche in assenza di tale dichiarazione”.

Conseguentemente la mancanza della dichiarazione anagrafica non comporta alcuna modifica della situazione reale esistente tra le parti della relazione, ovvero della convivenza di fatto, la cui stabilità tra persone maggiorenni unite da legami affettivi di reciproca assistenza e corredata dagli altri requisiti di legge, può desumersi da altri indici di prova, anche presuntivi.

Il Tribunale sottolinea, ancora che “le dichiarazioni anagrafiche, a differenza di quelle di stato civile, non contengono manifestazioni di volontà, sicché alle stesse va riconnesso esclusivamente un valore probatorio relativo e non assoluto, non potendo produrre alcun effetto giuridico diverso ed ulteriore da quello derivante dalla stabile convivenza“.

L’interpretazione di cui sopra si impone, secondo il Tribunale, nell’ottica di una lettura costituzionalmente orientata della normativa vigente ed in base agli artt. 2, 3 e 10 Cost. oltre che dall’art. 8 della Convenzione europea per i diritti umani.

Differentemente sarebbe altresì violata la Direttiva 38/2004/CE (diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) che ha voluto agevolare l’ingresso ed il regolare soggiorno dei cittadini dell’unione e dei loro familiari, tra i quali non possono escludersi i “partner” che siano tali in virtù di una “relazione stabile debitamente attestata”.

Conseguentemente i Comuni sono tenuti a registrare gli accordi di convivenza tra i partner sottoscritti davanti ad un avvocato o ad un notaio e non possono discrezionalmente spingersi sino a sindacarne la validità.

Si ringrazia l’avv. Dario Belluccio per la segnalazione e il commento.