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Costa d’Avorio – Status di rifugiata alla richiedente in quanto vittima di matrimonio forzato

Tribunale di Salerno, decreto del 18 maggio 2022

Foto tratta da fb @FeministAsylum

Il Tribunale di Salerno riconosce alla richiedente asilo ivoriana lo status di rifugiata. 

In particolare il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata sia perché vittima di un matrimonio forzato che costituisce, in Costa d’Avorio, una delle forme di violenza sessuale più frequenti insieme allo stupro ed alle mutilazioni genitali femminili, sia per appartenenza ad un particolare gruppo sociale che subisce stigma e discriminazione in Costa d’Avorio.

Su tale ultimo punto difatti il Giudice di prime cure ha rilevato che alla luce delle informazioni reperite da autorevoli fonti internazionali, e tenuto conto dell’ dell’art. 60, par. 1, della Convenzione di Istanbul che stabilisce che «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’articolo 1, A(2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 o come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare o sussidiaria “appare evidente come nel caso di specie la ricorrente, se rimpatriata, corra un rischio concreto e attuale di subire discriminazioni tali da ammontare a persecuzione in ragione della propria appartenenza ad un particolare gruppo sociale (donna sola, madre, vedova, vulnerabile, con un vissuto a dir poco traumatico e bersaglio di gravi stigmatizzazioni e discriminazioni per le ragioni su esposte).

Si ringrazia l’avv. Susanna Bologna per la segnalazione e il commento.


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