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Diritto del “dublinante” a formulare domanda di protezione speciale

Tribunale di Venezia, decreto del 20 ottobre 2022

Una recente decisione del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Immigrazione, utile ai richiedenti la protezione speciale riconosciuti dublinanti.

Alcune questure ritengono, sulla scorta di un parere dell’Unità Dublino, irricevibile la domanda di protezione speciale presentata da chi è riconosciuto “dublinante” in quanto il rilascio di tale permesso inficerebbe la procedura di determinazione dello Stato membro competente, rendendo responsabile all’esame della domanda di asilo l’Italia.

Tale interpretazione è in contrasto con la circolare della Commissione nazionale per il diritto di asilo di dicembre 2021, con art. 8 CEDU, con l’art. 5 comma 6 e con l’art. 19 del TUI oltreché con l’art 10 Cost.

La Sezione specializzata di Venezia, nel giudizio cautelare, ha rilevato che “l’eventuale riconoscimento di un permesso di protezione speciale non può incidere sulla diversa domanda di protezione internazionale (status o protezione sussidiaria), uniche forme di protezione oggetto della disciplina Dublino, ferma, in ogni caso, la possibilità del ricorrente di rinunciare alla domanda di protezione maggiore” accogliendo l’istanza di sospensione.

Si ringrazia l’avv. Fabrizio D’Avino per la segnalazione e il commento.