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Protezione speciale a cittadino del Gambia entrato in Italia nel luglio 2016 da minorenne

Tribunale di Salerno, decreto del 24 ottobre 2022

Photo credit: Chris De Bode per Save the Children
Photo credit: Chris De Bode per Save the Children

Il Tribunale campano mette fine ad un calvario giudiziario ed amministrativo durato sei anni in cui si sono succeduti due dinieghi di protezione da parte delle Commissioni Territoriali, un decreto di rigetto della protezione da parte del Tribunale di Campobasso e due provvedimenti d’urgenza emessi ex art. 700 dal Tribunale di Bari.

Lo straniero fuggiva dal Gambia all’età di appena 16 anni, per il timore di essere arrestato insieme ai fratelli ed al padre, quest’ultimo accusato di furto per avere smarrito alcuni capi di bestiame. Avanzava pertanto domanda di asilo che venne tuttavia respinta dalla Commissione Territoriale di Campobasso in data 24.02.2017, decisione confermata dal Tribunale di Campobasso con decreto del 2.10.2018.

In data 26.04.2019, ritenendo sussistenti nuovi elementi probatori riguardanti sia il mutamento sociopolitico del paese di provenienza, sia la veridicità della storia narrata in Commissione, l’istante avanzava nuova domanda di protezione (c.d. “istanza reiterata”) alla Questura di Foggia, competente per territorio in base al luogo di dimora, mediante comunicazione pec dell’avvocato, ove venivano allegati il contratto di lavoro e la dichiarazione di ospitalità.

Restando privi di riscontri i ripetuti e numerosi solleciti inviati alla Questura di Foggia, al fine di procedere con la formalizzazione della domanda, si rendeva necessario un ricorso d’urgenza ex art. 700 al Tribunale di Bari il quale, con provvedimento del 15.07.2020, ordinava alla Questura di Foggia di provvedere, entro giorni 10, alla convocazione del richiedente per la formalizzazione della domanda reiterata di asilo e conseguente rilascio del permesso di soggiorno provvisorio (si veda provvedimento già pubblicato su Melting Pot).

A seguito della notifica del suddetto provvedimento, la Questura di Foggia convocava il cittadino gambiano in data 4 agosto 2020. In detta occasione provvedeva a redigere nuovo Mod. C3 e gli veniva rilasciato nuovo PDS provvisorio nominativo. Scaduto il permesso provvisorio c.d. “bianco” di cui sopra, avendo urgente necessità di accettare proposte lavorative, l’istante si recava in Questura per poter rinnovare il proprio permesso di soggiorno come richiedente asilo. Tuttavia, nonostante le numerose richieste presentate dall’istante personalmente nonché per il tramite del legale a mezzo pec, rimaste prive di riscontro, lo straniero, trovandosi nuovamente sprovvisto di permesso di soggiorno, fu costretto ad intentare nuovo procedimento d’urgenza al Tribunale di Bari, chiedendo, ed ottenendo, un ennesimo ordine di convocazione presso la Questura di Foggia. 

Nelle more della procedura, che ex lege avrebbe dovuto concludersi entro giorni 5 (c.d. procedure d’urgenza), veniva emesso il nuovo DL 130/2020 che ampliava le ipotesi di protezione speciale, con applicazione immediata a tutti i procedimenti, sia amministrativi che giudiziari, ancora pendenti. Incredibilmente, con provvedimento del 16.11.2020, la Commissione territoriale di Salerno respingeva la suddetta richiesta reiterata senza neppure convocare l’istante, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso, né motivare in alcun modo le ragioni del diniego a fronte della notevole quantità di nuovi elementi offerti.

Veniva pertanto presentato ricorso presso il Tribunale di Salerno il quale, dopo aver passato in rassegna il lodevole percorso di integrazione lavorativa del ricorrente, gli riconosceva la protezione speciale disponendo quanto segue: “tenuto conto, da un lato, che il ricorrente ha lasciato il suo Paese ancora minorenne e ha affrontato un viaggio doloroso ed estremamente traumatico per raggiungere l’Italia; considerato che appare difficoltoso il suo reinserimento in un contesto caratterizzato da instabilità politica ed estrema povertà; valutato, dall’altro lato, il percorso di integrazione intrapreso in Italia e la prospettiva di una realizzazione stabile sul piano lavorativo; dato atto dell’assenza di motivi ostativi alla permanenza sul territorio nazionale, ritiene il Collegio che l’allontanamento del ricorrente comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e del percorso positivamente intrapreso. In conclusione, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo la normativa attualmente vigente (applicabile ratione temporis al caso in esame).”

Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.


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