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Protezione speciale: l’interruzione di un percorso di lavoro costituirebbe un sacrificio sproporzionato per la vita privata del cittadino

Tribunale di Firenze, ordinanza del 30 novembre 2022

Foto di Radio Onda D'Urto

Il Tribunale di Firenze riconosce la protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

In particolare, nel caso di specie il ricorrente faceva ingresso in Italia nel mese di giugno 2021 e presentava tramite kit postale istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi lavorativi: tale istanza veniva rigettata in data 25.02.2022 in quanto inammissibile.

Il medesimo, avendo nelle more instaurato un rapporto lavorativo, presentava istanza di riconoscimento di protezione speciale indicando, a sostegno della propria domanda, i seguenti elementi: disponibilità di idonea abitazione, convivenza con la zia materna, presenza sul territorio italiano di diversi familiari, regolare rapporto lavorativo e redditi sufficienti a far fronte alle proprie esigenze. 

Non solo. Il datore di lavoro, a seguito della pubblicazione del c.d. decreto-flussi, presentava altresì istanza di nulla osta al lavoro subordinato ma, ad oggi, tale procedura non risulta essere stata definita.

La Questura di Pistoia, a seguito di parere negativo della Commissione territoriale, decretava il rigetto dell’istanza di protezione speciale e invitava il richiedente ad allontanarsi dal territorio italiano.

Il ricorrente presentava dinanzi al Tribunale di Firenze – Sezione specializzata ricorso avverso tale decreto e, chiedendo preliminarmente la sospensiva dello stesso, insisteva per il riconoscimento della protezione speciale.

Il Tribunale di Firenze non concedeva la sospensiva (in quanto “nel caso di specie la mera emissione di un provvedimento inibitorio non consente di soddisfare la pretesa vantata permanendo una situazione di irregolarità sul territorio“) e nelle more dell’udienza al ricorrente veniva notificato decreto di espulsione dal territorio italiano. Tale decreto veniva sospeso dal Giudice di Pace di Pistoia in attesa della definizione del procedimento relativo al riconoscimento della protezione speciale.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 30.11.2022, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha riconosciuto al ricorrente la protezione speciale.

In particolare, il Collegio ha ritenuto che “l’interruzione di un percorso di lavoro in essere, che risulta effettivo e proficuo per entrambe le parti, idoneo a garantire al ricorrente l’autosufficienza economica, costituirebbe un sacrificio sproporzionato per la vita privata del lavoratore che si è nel frattempo inserito sul territorio nazionale potendo contare sulla presenza di familiari“.

E’ stato altresì evidenziato il contenuto dell’art. 5 comma 9-bis T.U. Immigrazione e, pertanto, secondo il giudicante, “il fatto che vi siano state eventuali irregolarità nella procedura non può quindi di per sé costituire motivo ostativo al rilascio del permesso per protezione speciale, che ha diversi presupposti, sia perché le sanzioni sono poste dalla normativa a carico del datore di lavoro, sia per il consolidamento, che comunque vi è stato, della vita privata del ricorrente in Italia e la maturazione dell’aspettativa di poter continuare il percorso lavorativo utilmente avviato. Al consolidamento della situazione di fatto ha, del resto, contributo la stessa Amministrazione atteso che l’art. 5, comma 9 T.U. Immigrazione prevede un termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo, che non risulta rispettato nel caso di specie“.

Si ringrazia l’Avv. Ada Alia per la segnalazione e il commento.