Il Tribunale di Roma riconosce la cittadinanza italiana ad una neomaggiorenne nata in Italia ex art. 4 co. 2 l. 91/92, affermando che il tardivo conseguimento del permesso di soggiorno e l’omessa iscrizione anagrafica non possono ritenersi ostativi al riconoscimento della cittadinanza. In particolare, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla necessità di interpretare il requisito della residenza legale ininterrotta con riferimento al criterio dell’effettività – da ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica – e l’intervento legislativo che ha sancito l’inimputabilità all’interessato di eventuali inadempimenti dei genitori o della pubblica amministrazione, il giudice afferma che: “Nel caso di specie il tardivo conseguimento del permesso di soggiorno da parte dell’attrice, ottenuto solo il 22.12.2016, e la sua omessa iscrizione anagrafica, imputabili ai genitori e alla zia a cui è stata affidata dal Tribunale per i Minorenni (vedi decreto del 10.9.2019 in atti), non possono pertanto ritenersi ostativi al riconoscimento della cittadinanza”.
Alla luce di ciò, il giudice ritiene irrilevante che la ragazza abbia presentato la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana senza il permesso di soggiorno – ottenuto solo dopo il compimento dei 19 anni e precedentemente all’istaurazione del giudizio – o altro documento di riconoscimento e che la stessa non risultasse iscritta all’anagrafe della popolazione residente. Parimenti – seppur non esplicitato – non viene ritenuto ostativo al riconoscimento il fatto che la ragazza continui a non essere in possesso di alcun permesso di soggiorno o documento di riconoscimento.
Inoltre, interessante è il profilo relativo alla prova della continuativa residenza legale in Italia. Il giudice ha infatti ritenuto idonei a dimostrare la presenza in Italia nei primi anni di vita:
- La dichiarazione di una cooperativa sociale, incaricata dal comune di Roma di realizzare il progetto di gestione dell’insediamento attrezzato di via Salone 232, la quale ha attestato che l’attrice è conosciuta e seguita dagli operatori sin dall’età neonatale;
- La testimonianza della zia, con cui la ragazza ha sempre vissuto e a cui era legalmente affidata sin dai 14 anni;
- Il certificato di stato di famiglia della madre dell’attrice, da cui emerge che la stessa aveva avuto a Roma altri quattro figli, “sicchè è da escludere che la minore [..], peraltro priva di documenti validi per l’espatrio, possa essersi allontanata in quel lasso di tempo dal territorio nazionale“.
Inoltre, per dimostrare la presenza anche in alcuni anni per cui non erano disponibili pagelle o altre prove documentali, sono stati allegati i censimenti effettuati nel campo nomadi.
Si ringrazia la dott.sa Ginevra Maccarrone per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito dall’avv. Salvatore Fachile.