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Strutture “idonee” per il trattenimento presso la Questura di Milano

Il Progetto InLimine di ASGI: «Luoghi di privazione della libertà personale, ancora più invisibili dei CPR»

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I luoghi “idonei” destinati al trattenimento dei cittadini stranieri in attesa di esecuzione del rimpatrio, sono luoghi sussidiari ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), disponibili presso le Questure e diffusi sul territorio nazionale.

Secondo il nuovo rapporto del progetto InLimine di ASGI «sono luoghi di privazione della libertà personale, ancora più invisibili dei CPR, laddove non conoscibili non essendo pubblicato un elenco degli stessi da parte della pubblica amministrazione. Una mancanza che rende più difficile il lavoro di monitoraggio e più facile che si verifichino aree di discrezionalità e violazioni dei diritti delle persone trattenute».

Il team legale di InLimine è andato a verificare le condizioni del trattenimento e a monitorare il rispetto dei diritti delle persone trattenute.

Nel report, oltre ad un inquadramento normativo 1, si condividono le metodologie utilizzate ai fini del monitoraggio e le risultanze dello stesso con riferimento alla Questura di Milano.

Ma prima di tutto per InLimine è assente «una disciplina delle condizioni di trattenimento e alla sua formulazione eccessivamente generica che, oltre a non individuare in maniera puntuale i nuovi luoghi di privazione della libertà, rinvia a una vaga nozione di “idoneità” per la loro determinazione». Tali criticità sono state in particolare sottolineate dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, dapprima in un parere formulato su richiesta del Direttore centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere in data 15.2.2019 e poi nella Relazione al Parlamento dello stesso anno.

Emergono poi per gli autori forti profili di criticità con riferimento alla mancata valutazione dell’idoneità delle strutture predisposte: nessun giudice di pace si è recato presso i locali per accertarne l’idoneità in quanto le udienze di trattenimento si svolgono principalmente da remoto e il colloquio con il difensore si svolge sempre da remoto qualche minuto prima dell’udienza. Il dirigente ha riferito al team legale di InLimine che è consentito ai familiari e ai legali di incontrare gli stranieri trattenuti in tali luoghi, tuttavia, in base alle esperienze dei casi da loro seguiti, tale possibilità non risulta essere realmente garantita non essendo ammesso l’accesso di familiari, accompagnatori, né tantomeno dei legali. Altre forti criticità riguardano l’accesso alle informazioni, alla libertà di comunicazione con l’esterno e al diritto alla salute

Tutti i cittadini stranieri rintracciati sul territorio di competenza della Questura e privi di documenti vengono condotti nel settore “prevenzione e controllo” e vi rimangono per tutta la durata delle verifiche sulla loro identità e regolarità. In alcuni casi il cittadino straniero rimane sino alla notifica del decreto di espulsione. In Limine scrive che durante il colloquio «è anche emerso che esiste un registro, ma che non è possibile desumere dal registro il numero delle persone rimpatriate a seguito del trattenimento in loco. Su quest’ultimo punto, sembra che la Questura abbia solo il numero dei rimpatri eseguiti senza che il dato sia differenziato a seconda del luogo di trattenimento. È emerso altresì che i locali non sono mai stati usati per i richiedenti asilo. Secondo quanto riferito dalla Questura, non appena lo straniero manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale, lo stesso viene trasferito all’ufficio competente. Non è tuttavia disponibile alcuna informativa scritta con riferimento al diritto di chiedere protezione, né vi è alcun ente incaricato di svolgerla».

La durata massima di trattenimento è di 48 ore ed è trattenuto nel settore solo chi riceve il decreto di espulsione con accompagnamento mediante la forza pubblica, mentre i destinatari di decreti di espulsione per cui viene disposto il trattenimento vengono immediatamente trasferiti presso il CPR. Lo straniero con accompagnamento forzato resta quindi nei locali fino all’udienza di convalida dello stesso, che generalmente si svolge il giorno successivo, e poi fino alla effettiva esecuzione che nella maggior parte dei casi, secondo quanto riferito a In Limine, avviene in giornata.

InLimine sottolinea poi l’importanza del ruolo della società civile e le battaglie legali al fine di promuovere il monitoraggio nei luoghi di privazione della libertà personale dei cittadini stranieri, «attività per l’esercizio della quale si è reso necessario instaurare un contenzioso giudiziario volto ad affermare il diritto dell’associazione di “entrare e vedere se e come adeguati standard di trattenimento vengano garantiti all’interno di tali luoghi». ASGI, infatti, negli ultimi anni ha ottenuto importanti pronunce che hanno annullato i dinieghi di accesso del Ministero e della Prefettura ad alcuni CPR. Tra queste, l’ordinanza n. 74, pubblicata il 14.1.2022, del Consiglio di Stato ha riconosciuto l’estensibilità del principio di accesso ai luoghi di trattenimento da parte della società civile anche alle zone di transito aeroportuali 2.

«È interessante – riporta InLimine – che il Consiglio di Stato abbia considerato non dirimente l’accessibilità a tali zone da parte di autorità e soggetti pubblici “dal momento che il ruolo dei soggetti del c.d. terzo settore non è evidentemente corrispondente a (e sostituito da) quello delle autorità pubbliche”».

Inoltre «dal quadro normativo emerge infatti che, tra le garanzie minime degli stranieri trattenuti (sia in attesa di rimpatrio che richiedenti asilo), vi è il diritto di mettersi in contatto con organizzazioni e enti che tutelano i diritti dei cittadini di Paesi terzi e che a tale diritto corrisponde non solo la possibilità, ma il diritto/dovere delle associazioni di accedere a tutti i luoghi utilizzati per la detenzione amministrativa. L’accesso non è solo funzionale ai primari diritti dei trattenuti, ma anche ad attività di monitoraggio e ricerca che rientrano nel più ampio concetto di accessibilità e trasparenza dell’azione amministrativa esercitata secondo i canoni costituzionali del buon andamento, come altresì confermato dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato sopra richiamata che riconosce agli enti di settore un ruolo ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello delle autorità e organi pubblici nell’attività di monitoraggio dell’operato della PA».

Ai seguenti link possono essere scaricati i modelli utilizzati da ASGI per chiedere l’accesso ai luoghi idonei e una lista di questioni/domande come base per un efficace svolgimento del sopralluogo:

  1. La possibilità di utilizzare strutture diverse dai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) di cui all’articolo 14 D.lgs. 286/1998, per trattenere temporaneamente lo straniero destinatario di un provvedimento di allontanamento con accompagnamento forzato alla frontiera, è stata introdotta dal D.L. n. 113 del 4.10.2018, conv. in L. 132/2018 (il cosiddetto Decreto Salvini su sicurezza e immigrazione). Nel 2020 sono state apportate modifiche alla disciplina dei luoghi idonei prevedendo espressamente l’applicabilità agli stessi delle norme sulle condizioni di trattenimento nei CPR. Il D.L. n. 130 del 21.10.2020, conv. in L.173/2020 ha infatti introdotto, ad opera del suo articolo 3, comma 1, lett. b), un periodo nell’articolo 13 comma 5-bis ai sensi del quale “Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2”.
  2. Si veda: Accesso della società civile alle zone di transito aeroportuali: il diniego della pubblica amministrazione

Redazione

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