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Computo dei 5 anni di presenza in Italia per il rilascio del PSUE: valgono i soggiorni anche con i permessi per richiesta di asilo e motivi umanitari

T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza n. 834 del 28 settembre 2022

Secondo l’interpretazione di diverse Questure italiane ai fini del calcolo del periodo quinquennale di soggiorno regolare sul territorio nazionale, uno dei requisiti per il rilascio del PSUE, non si dovrebbero computare i periodi di soggiorno in qualità di richiedente asilo o come titolare del vecchio permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con l’importante decisione n. 834 del 2022 TAR Bologna conferma l’unico precedente sul tema (la decisione di TAR Napoli n. 3412 del 2021) in tema di computo del periodo dei 5 anni per il rilascio di PSUE e la tesi di parte ricorrente, sostenendo che ai fini del computo del periodo dei 5 anni valgono i soggiorni sul territorio nazionale con qualsiasi tipo di permesso di soggiorno (quindi anche in qualità di richiedente asilo o come titolare del ormai ex permesso di soggiorno per motivi umanitari), ad esclusione di quelli di breve durata (ad esempio cure mediche) e quelli c.d. diplomatici.

Ritiene il Collegio di poter fornire risposta positiva apprezzando l’assunto di parte ricorrente di cui al primo motivo di gravame.

Ai sensi dell’art. 9, co. 1 T.U.I. “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, […] può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1.” Il successivo comma 3 della medesima disposizione normativa stabilisce che “3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12 quater, e 42 bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione; e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Venendo poi alle modalità di computo del requisito dei cinque anni, al comma 5 del medesimo art. 9 T.U.I. (ma anche all’art. 4, paragrafo 2 della Direttiva 2003/109/CE) si legge che: “5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3”. Il Legislatore ha quindi esplicitamente escluso da tale calcolo: d) i periodi di soggiorno di breve durata previsti dal testo unico immigrazione e dal regolamento di attuazione; e) i periodi di soggiorno in qualità di titolare di uno status giuridico previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni organizzazioni internazionali di carattere universale.

Orbene, non si computano i periodi di soggiorno per i quali il richiedente era in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata previsti dal T.U.I. (ad esempio quello previsto dall’art. 19, co. 1 bis lett. d) D.lgs. 286/1998) oppure quelli c.d. “diplomatici”. Di converso, sono invece considerati ai fini del computo, ad esempio, i periodi di possesso di permesso per studio o formazione (art. 9, co. 3 lett. a) T.U.I.), per protezione temporanea, per cure mediche o in base agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, co. 12 quater, e 42 bis, nonché i periodi di possesso del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008, o in attesa di una decisione su tale richiesta (art. 9 co. 3 lett. b) T.U.I) o ancora in qualità di richiedenti asilo (art. 9, co. 3, lett. c) T.U.I.

Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento.