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Diritto all’accoglienza: l’amministrazione deve attivarsi per reperire soluzioni immediate anche temporanee

T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 44 del 16 gennaio 2023

Photo credit: Carlo Bianchetti - Trento, richiedenti asilo non accolti nel sistema di accoglienza

Un’altra importante sentenza relativa al diritto delle misure di accoglienza dei richiedenti asilo soprattutto in questo periodo in cui le Prefetture dichiarano di non aver posti disponibili.

Il TAR accoglie l’argomento di cui in ricorso e precisa che: “Proprio con riferimento alla difficoltà di reperire adeguata sistemazione, conseguente al considerevole flusso di extracomunitari, la stessa normativa, art. 11 D.lgs 142/2015, prevede che nel caso di esaurimento dei posti all’interno delle strutture di prima accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti cui l’ordinario sistema di accoglienza non sia in grado di far fronte, i richiedenti possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza, ove lo straniero può essere ammesso nell’attesa del trasferimento presso la struttura di prima accoglienza, e ancora: “Sussiste, infatti, un obbligo comunque a carico dell’amministrazione di intervenire, anche in caso di carenza di posti disponibili, attraverso l’individuazione di altre soluzioni, provvisorie, al fine di assicurare in ogni caso i livelli di assistenza in favore dei richiedenti la protezione internazionale, che si trovino in stato di indigenza.

Conseguentemente, pur dando atto delle ragioni logistiche esternate nella nota impugnata, il diniego opposto risulta in ogni caso illegittimo, sussistendo il diritto all’accoglienza manifestato dal ricorrente, dovendo l’amministrazione attivarsi al fine di reperire, in attesa dell’individuazione di posti disponibili, le soluzioni immediate, ai sensi del richiamato art. 11 D.lgs 142/15, per assicurare il livello minimo di assistenza“.

Si ringrazia l’avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.