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Espulsione: la richiesta di protezione internazionale inviata a mezzo pec sospende l’efficacia del decreto

Giudice di Pace di Roma, ordinanza del 28 novembre 2022

Protagonista dell’instaurata controversia è un cittadino non comunitario, originario del Bangladesh, al quale era stato notificato un decreto di espulsione con contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale nel termine di sette giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento medesimo.

Il cittadino straniero, al fine di perseguire la sua volontà di rimanere sul territorio nazionale, adduceva, all’interno del ricorso, quale motivazione della sua intenzione di non fare ritorno nel Paese di origine, la sua inespellibilità ai sensi dell’art. 19, comma 1, t.u.i., in quanto esposto a grave rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti nello Stato di provenienza, e contestualmente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per avere manifestato la volontà di formalizzare una domanda di protezione internazionale ex art. 6, D.Lgs. 25/2008.

Ricorreva, dunque, al Giudice di Pace chiedendo l’annullamento dell’esecuzione e dell’efficacia del decreto di espulsione e del provvedimento di allontanamento opposti in sede giurisdizionale, in virtù delle ragioni sopra esposte.

Il Giudice di Pace adito, rilevato il fatto che il pericolo per il cittadino straniero di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti nello Stato di provenienza non fosse stato concretamente provato, e presa visione della memoria difensiva della controparte, la quale si era costituita in giudizio per il tramite di tale deposito, tenendo presente il fatto che la richiesta di formalizzazione della domanda di protezione internazionale fosse stata inoltrata a mezzo pec successivamente all’adozione del decreto di espulsione prefettizio, non implicando, dunque, la sopravvenuta invalidità del decreto opposto, dal momento che – secondo quanto precisato dal Supremo Collegio – in tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale del cittadino extracomunitario sia proposta dopo l’adozione del provvedimento di espulsione del medesimo, detto provvedimento non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia, pronunciava, dunque, ordinanza di accoglimento parziale del ricorso proposto dal cittadino straniero avverso il decreto di espulsione ed il contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale, confermando la validità dei provvedimenti impugnati ma, al contempo, dichiarando la sospensione dell’efficacia dei medesimi provvedimenti sino alla conclusione dei procedimento amministrativo avviato con la presentazione della domanda di protezione internazionale.

Si ringrazia l’avv. Francesco Zofrea per la segnalazione e il commento.