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Flussi 2023: pubblicato il decreto per l’ingresso dei lavoratori non comunitari in Italia

La "novità": per assumere un lavoratore non stagionale, il datore di lavoro dovrà prima presentare al Cpi una richiesta di personale

Photo credit: Martina Romano (Roma, 10 novembre 2018 - Manifestazione nazionale contro il DL Salvini)

​È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il DPCM del 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto flussi) con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

Il testo fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

Non ci sono quindi grosse novità rispetto alle cifre degli ultimi anni e i settori lavorativi, nuovamente assente il lavoro di cura.

L’unica vera novità, legata esclusivamente a fattori propagandistici del governo Meloni, è rappresentata da un ulteriore aggravio di burocrazia: infatti, prima dell’invio della richiesta di nulla osta per il lavoratore straniero da assumere, il datore di lavoro dovrà verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro.

Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso un apposito modulo. 

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

  • il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  • il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero

Anche quest’anno, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023, ovvero 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale, fino al termine delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Le domande dovranno essere presentate online sul portale del Ministero: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm

A breve verrà pubblicata una circolare interministeriale con tutti dettagli delle novità introdotte e le procedure per la presentazione delle domande.

Ulteriori informazioni e il modulo editabile per la richiesta di personale sono consultabili sul sito Anpal.

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