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Formalizzazione della richiesta di protezione e accoglienza del richiedente: illegittime le prassi dilatorie di Questura e Prefettura

Tribunale di Ancona, ordinanza del 14 gennaio 2023

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Importante pronunciamento del Tribunale di Ancona in materia di formalizzazione della richiesta di protezione internazionale e di inserimento del richiedente nel sistema di accoglienza. In esito a ricorso d’urgenza ex art.700 c.p.c. il Tribunale di Ancona ha ritenuto le prassi dilatorie adottate dalla Questura e dalla Prefettura di Ancona illegittime e realizzate in violazione dei primari diritti e garanzie sanciti dalla normativa in materia di protezione internazionale.

Il ricorso è stato promosso, con il supporto dell’Associazione Onlus “Ambasciata dei Diritti” di Ancona, da un cittadino pakistano che, presentatosi nel mese di agosto 2022 presso gli uffici della Questura di Ancona per formalizzare la richiesta di protezione internazionale, si era visto rinviare ripetutamente l’appuntamento fino alla data del 17 gennaio 2023. Tali rinvii erano stati giustificati dalla Questura con l’indisponibilità di posti in accoglienza e la conseguente impossibilità di ricevere la richiesta di protezione in assenza di un domicilio presso cui collocare il richiedente. In mancanza di un inserimento nel sistema di accoglienza e nell’impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale il cittadino pakistano si era visto costretto a vivere in strada, senza mezzi di sostentamento e senza alcun riparo per la notte. Una condizione, in realtà, comune a decine di altri richiedenti presenti sul territorio, anch’essi privi di ogni assistenza e costretti a dormire in ripari di fortuna in attesa di poter formalizzare la richiesta di protezione e di essere inseriti in strutture di accoglienza.

Visto il sopravvenire della stagione invernale, con i rischi connessi al calo delle temperature, l’aggravarsi nel tempo delle condizioni psicofisiche dell’interessato e la valenza di ordine generale che il caso assumeva in relazione alla condizione di una moltitudine di richiedenti presenti sul territorio e costretti nel limbo di una condizione di sospensione di diritti fondamentali e di mancanza delle più elementari forme di assistenza, è stato depositato un ricorso d’urgenza con il quale si chiedeva al Giudice di ordinare alla Questura di Ancona la tempestiva formalizzazione della richiesta di protezione e alla Prefettura di Ancona di provvedere contestualmente all’accoglienza del richiedente.

Nel ricorso, premesso che “…la concreta possibilità di accedere alla procedura volta ad accertare la sussistenza del diritto alla protezione non è solo condizione preliminare e ineludibile per conseguire l’accertamento del diritto, ma anche un passaggio obbligato per consentire al richiedente di accedere alla sfera di tutele e garanzie che ineriscono alla sua specifica condizione di richiedente protezione…” si evidenziava come “…non può esistere un’effettiva garanzia del diritto alla protezione internazionale laddove non sia effettivamente garantita la possibilità di formalizzare la richiesta di protezione e non sia effettivamente tutelata la condizione di soggiorno del richiedente in attesa dell’esame della sua richiesta di protezione…”.

Attraverso un dettagliato excursus della normativa di riferimento, sia interna che europea, veniva dedotto che “…i tempi per procedere alla formalizzazione della richiesta di protezione non sono affatto lasciati alla discrezionalità dell’ufficio di polizia: una volta che… il richiedente ha manifestato alla Questura competente la volontà di chiedere la protezione internazionale, la formalizzazione della richiesta deve avvenire entro 3gg lavorativi, termine prorogato di 10gg lavorativi nel caso in cui venga a determinarsi una situazione di straordinarietà dovuta ad un afflusso massiccio e concentrato nel tempo di richiedenti” e che “…la prassi instaurata dalla Questura di Ancona capovolge letteralmente l’iter della procedura, con la conseguente elusione delle garanzie e dei corrispondenti obblighi a carico dello Stato derivanti dalla presentazione della richiesta di protezione: in sostanza, prima viene effettuata una verifica circa la disponibilità di posti per l’inserimento del richiedente nel sistema di accoglienza e, in assenza di tale disponibilità, non viene consentito al richiedente di formalizzare l’istanza di protezione.

Con tale prassi, dunque, la pubblica amministrazione elude due obblighi di primaria importanza: quello di procedere alla formalizzazione della richiesta di protezione entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione, come previsto dalla Direttiva europea n. 2013/32/UE… e dal D.lgs. n.25/2008; quello di provvedere da subito all’accoglienza del richiedente protezione privo di mezzi di sussistenza, come previsto dalla Direttiva europea n. 2013/33/UE e dal D.lgs. n. 142/2015.”.

Con il ricorso si denunciava, quindi, come la prassi di cui era vittima il richiedente si basasse di fatto “...sulla preordinata costruzione di una sorta di “finzione”: in mancanza di posti disponibili nel sistema di accoglienza, si fa in modo che la richiesta di protezione resti sommersa e non si traduca in un “fatto giuridico” che imporrebbe alla Prefettura di trovare necessariamente una soluzione. Tale “finzione”, oltre ad essere gravemente pregiudizievole di per sé, di fatto consente al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura di perpetuare le carenze del sistema di accoglienza, che, invece, andrebbero tempestivamente colmate… Il fatto che tale prassi risulti applicata in una molteplicità di casi, come documentato anche dalle notizie di stampa, aggrava ancora di più il quadro all’interno del quale si sta consumando la vicenda del sig… poiché comprova che non si tratta di una prassi occasionale, bensì di una modalità oramai strutturata e generalizzata di gestione delle richieste di protezione internazionale e delle connesse necessità di accoglienza…”.

Considerato che “…Non può mai venirsi a creare l’opzione tra l’accoglienza e l’abbandono, perché una simile opzione violerebbe i diritti fondamentali del richiedente protezione e le disposizioni normative interne, europee ed internazionali preposte alla tutela di tali diritti e alla garanzia di accoglienza dei profughi” con il ricorso si chiedeva in via d’urgenza di ordinare la tempestiva formalizzazione della richiesta di protezione ed il tempestivo inserimento del richiedente nel sistema di accoglienza.

Con l’ordinanza del 14/01/2023 il Giudice investito del ricorso ha integralmente accolto sia le argomentazioni che le richieste difensive, condannando le amministrazioni resistenti alle spese del giudizio e articolando, pur nel contesto del giudizio cautelare, un iter logico-giuridico preciso ed efficace: si rimanda a riguardo al testo dell’ordinanza.

Vale la pena evidenziare come nel ricorso e, di conseguenza, nel pronunciamento del Giudice, il tema della formalizzazione della richiesta di protezione e quello dell’accoglienza non siano stati introdotti e trattati separatamente, ma come parti integranti del medesimo dispositivo di tutela e di garanzia del richiedente e dell’istituto della protezione internazionale: ciò attribuisce all’ordinanza una specifica rilevanza nella gestione sia in sede amministrativa che giudiziaria di casi analoghi, purtroppo estremamente diffusi.

Si ringrazia l’avv. Paolo Cognini per la segnalazione e il commento.

Avv. Paolo Cognini (Ancona)

Foro di Ancona.
Esperto in Diritto Penale e Diritto dell’immigrazione e dell’asilo, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli stranieri.

Socio ASGI, è stato docente in Diritto dell'immigrazione presso l'Università di Macerata.

Autore di pubblicazioni, formatore per enti pubblici e del privato sociale, referente della formazione del Progetto Melting Pot Europa.


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