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Il tribunale è sempre tenuto all’accertamento del diritto soggettivo del richiedente, anche in caso di inammissibilità della domanda reiterata

Corte di Cassazione, ordinanza n. 631 del 12 gennaio 2023

Una pronuncia della Corte di Cassazione VI sez. civ., che chiarisce o meglio sovverte un orientamento di alcuni Tribunali tra cui Brescia.

Il Tribunale di Brescia rigettava la domanda reiterata di protezione internazionale avanzata da un cittadino del Gambia, all’esito del provvedimento di inammissibilità della domanda suddetta da parte della Commissione Territoriale, e dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria/protezione speciale, avanzata dal richiedente in sede giudiziaria.

Il Tribunale, riteneva inammissibile la domanda di permesso per motivi umanitari o protezione speciale ritenendo che:

  1. la disciplina di cui agli artt. 29 e seguenti del D.Lgs. 25/2008 consente di reiterare esclusivamente la domanda di protezione internazionale (ovvero status di rifugiato e protezione sussidiaria), e non quella di forme di protezione ‘residuali’;
  2. la domanda di attribuzione della protezione lato sensu umanitaria, equivalente all’attuale protezione speciale, basata sull’integrazione sociale ed economica va fatta al Questore competente per Territorio e, solo in caso di diniego in sede amministrativa, può essere presentato ricorso al Tribunale, non potendo quest’ultimo decidere in merito alla sussistenza delle condizioni per il rilascio di tale tipologia di permessi nell’ambito del procedimento di impugnazione di una domanda reiterata di protezione internazionale, prima che il Questore si sia espresso al riguardo;
  3. non emergevano elementi idonei a imporre il divieto di respingimento ai sensi dell’art. 19 comma 1.1 del D. Lgs. 286/1998, anche in considerazione delle informazioni sul paese di origine.

Avverso il suddetto provvedimento, la difesa del ricorrente opponeva 2 motivi:

  1. Violazione dell’art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. e violazione o falsa applicazione dell’art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008, anche nella nuova formulazione di cui all’art. 35 bis, violazione dell’art. 32 del D. Lgs. n. 25/2008 nonché dell’art. 2909 c.c.;
  2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del D. Lgs. n. 25 del 2008, 5 e 19 del D. Lgs. n. 286 del 1998 ed 11 del D.P.R. n. 394 del 1999, nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria». Il ricorrente deduceva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di protezione umanitaria/speciale proposta in sede giudiziale, e che il Tribunale non era esonerato dall’analisi di quella domanda, anche in considerazione di quanto disposto dall’art.19 d.lgs.n.286/1998 come riformulato dal d.l.n.130/2020.

Entrambi i motivi considerati fondati

Secondo l’orientamento della Corte (Cass 6374/2022; Cass. 2717/2022) in tema di domanda reiterata di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità ma l’accertamento di un diritto soggettivo, il ricorrente può porre a fondamento della domanda fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti dinanzi alla Commissione Territoriale e il Tribunale ha l’obbligo di pronunciarsi nel merito. In base alle statuizioni della sentenza del 9 settembre 2021 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, resa nella causa C-18/20, una domanda reiterata, ai sensi dell’art. 40, par. 2 e 3 della Direttiva 2013/32/CE, può essere fondata su elementi o risultanze nuove, sia in quanto emersi dopo l’audizione di una decisione relativa alla domanda precedente, sia in quanto presentati per la prima volta dal richiedente, considerato che, operando in materia un giudicato debole, ovvero rebus sic stantibus, non è preclusa una nuova rivisitazione della situazione in presenza di nuovi elementi. Inoltre la domanda reiterata ex art.2, lett.b-bis, d.lgs.n.25/2008 è pur sempre una domanda di protezione internazionale (cfr. anche art.40 direttiva 2013/32), rientrante anche, nella sussistenza dei relativi presupposti, nell’ambito applicativo dell’art.32, comma 2, d.lgs.n.25/2008.

Il Tribunale, considerato che oggetto del giudizio è l’accertamento di un diritto soggettivo, avrebbe dovuto esaminare le circostanze dedotte ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione umanitaria/speciale per raggiunta integrazione e stabilità lavorativa e pronunciarsi al riguardo, fermo restando che il giudizio in proposito, quoad tempus, doveva rimanere ancorato, con riguardo alla disciplina applicabile, ai criteri fissati da Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459.

Nella specie la domanda reiterata veniva presentata il 12-9-2018 (cfr. pag.3 ricorso) e il Tribunale, pur dando atto della produzione da parte del ricorrente di ampia documentazione di lavoro, affermava erroneamente di non poterla esaminare perché afferente alla domanda di protezione umanitaria o speciale, peraltro neppure facendo applicazione dell’art.19 d.lgs.n. 286/1998 come novellato dal d.l. 130/2020, convertito con l.n.173/2020, entrato in vigore dal 22 ottobre 2020, ossia nelle more del giudizio di merito. La Suprema Corte ha, chiarito che la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile ratione temporis nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all’entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. 18455/2022), con tutto ciò che ne consegue anche con riferimento al divieto di respingimento.

Si ringrazia l’avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.


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