Un interessante provvedimento del Tribunale di Roma emesso a seguito di ricorso d’urgenza.
Il fatto riguarda un richiedente asilo che si è aperto un conto corrente base presso Poste italiane dove confluiscono i suoi redditi da lavoro. Trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso/attestazione da parte della Questura di Roma le poste non gli consentono più di operare sul conto impedendo di fatto di ritirare i propri soldi. Dopo numerosi accessi che non portano alcun risultato viene sporta denuncia querela per appropriazione indebita (ancora in fase di indagini) e proposto ricorso ex art. 700 cpc per poter operare nuovamente sul conto corrente e ritirare le somme che costituiscono la sua unica fonte di sostentamento.
Il Tribunale di Roma, ribadisce il principio secondo cui il permesso rilasciato dalla questura ex art. 4 comma 3 del dlgs 1452/2015 è un documento valido fino alla conclusione della procedura di asilo politico, tale da consentire l’apertura di un conto corrente base e le successive operazioni bancarie, senza una scadenza semestrale.
Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.