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Protezione speciale al richiedente: da quando è giunto in Italia ha sempre dimostrato la volontà di integrarsi

Tribunale di Catanzaro, decreto del 16 novembre 2022

Foto di Vanna D'Ambrosio

Il Tribunale di Catanzaro riconosce la protezione speciale al richiedente proveniente dal Senegal a seguito di reiterata inammissibile.

Nel caso in questione il ricorrente ha presentato domanda reiterata di protezione internazionale ma la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Campobasso aveva dichiarato l’istanza inammissibile.

Veniva dunque proposto ricorso dinnanzi al Tribunale di Catanzaro – ritenuto competente in quanto il ricorrente, a seguito dello sgombero della tendopoli di San Ferdinando, era stato trasferito in un Cas di Lamezia Terme – sulla base della propria omosessualità e dell’integrazione lavorativa.

Pertanto il giudice disponeva nuova audizione ed all’esito riservava la decisione.

In riferimento alla dichiarata omosessualità, nonostante i chiarimenti forniti nel corso dell’audizione, il giudice ravvisava elementi contraddittori e non riteneva dunque di dover riconoscere lo status di rifugiato. 

In riferimento al percorso integrativo invece “è possibile affermare che il ricorrente, da quando è giunto in Italia, ha quasi sempre lavorato, dimostrando altresì la sua volontà di integrarsi“.

Nello specifico: “Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che siano soddisfatte le condizioni previste dalla nuova protezione speciale poiché il ricorrente ha dimostrato di essersi stabilmente ed effettivamente integrato nel nostro territorio: da quando è arrivato in Italia ha svolto diverse attività lavorative, attualmente lavora come bracciante agricolo e guadagna tra gli 800,00 e i 900,00 euro, disponendo, quindi, di un reddito sufficiente al proprio mantenimento; ha una stabilità alloggiativa e ha reso l’audizione giudiziale in lingua italiana, senza l’ausilio dell’interprete dimostrando una conoscenza basilare della lingua nazionale. A ciò si aggiunga il lungo periodo di permanenza in Italia, che si protrae da oltre sette anni (è giunto in Italia all’inizio dell’anno 2015).

Di conseguenza, tali elementi, unitariamente considerati, possono ritenersi significativi di un percorso di integrazione, potendosi altresì affermare che l’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata come sancito all’art. 8 CEDU. Pertanto, si ritiene che egli necessiti di protezione nella forma della nuova protezione speciale introdotta dal d.l. n. 130/2020, come convertito con l. n. 173/2020, applicabile al presente procedimento.

Si osserva infine che non sono emersi in giudizio, né sono stati dedotti dall’amministrazione resistente, “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, fattori di comparazione menzionati dal legislatore ai fini del bilanciamento con le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero sopra declinate, che non possono altrimenti essere conosciute dal Giudice. La relativa domanda deve pertanto essere accolta”.

Si ringrazia l’avv. Santino Piccoli per la segnalazione e il commento.


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