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Protezione speciale: i precedenti penali risalenti ad oltre 20 anni fa non possono rappresentare un ostacolo al riconoscimento

Tribunale di Perugia, decreto del 12 dicembre 2022

Un accoglimento del permesso per protezione speciale in favore di cittadino albanese da parte del Tribunale di Perugia che ha esaminato il complesso delle relazioni instaurate dallo straniero in Italia, comparando la situazione attuale con quella in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel Paese di origine.

Secondo il Giudice, laddove il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza sia tale da far ritenere che l’allontanamento produrrebbe uno sradicamento della persona e, al contempo, le condizioni in cui il richiedente verrebbe a trovarsi nel Paese di origine siano tali da non consentirne un agevole reinserimento (così da bilanciare gli effetti dello sradicamento prodotto dal rimpatrio), allora dovrà considerarsi sussistente quel concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che giustifica il riconoscimento del titolo di soggiorno.

Il Tribunale ritiene che la domanda di protezione complementare – originariamente formulata con riferimento alla disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari vigente all’epoca della proposizione dell’istanza amministrativa – è stata integrata con la proposizione di una domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per tutela della vita privata e familiare, a sostegno della quale è stato allegato il percorso di integrazione sociale e familiare intrapreso da ritenersi raggiunto con un buon livello di integrazione in Italia da parte del ricorrente. Inoltre, l’intero nucleo familiare – composto dalla moglie e dai due figli – è residente in Italia.

Dalle allegazioni risulta infatti che la figlia minore, frequenta la scuola elementare a Perugia e che la moglie ha ottenuto l’autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale in ragione delle esigenze e dello sviluppo psicofisico della minore (decreto n. 260/2021 del tribunale per i minorenni dell’Umbria). Con riferimento al figlio, ormai maggiorenne, dagli atti allegati risulta che egli abbia attivato le procedure per la richiesta d’asilo.

Infine, in merito ai precedenti penali del ricorrente per il Tribunale “bisogna dare atto che attualmente non risultano carichi pendenti e rispetto alle condanne per furto e per i reati in materia di sostanze stupefacenti che risalgano a un periodo assai remoto, ovvero agli anni 1997 e 2000. Per tali motivi, le stesse non possono rappresentare oggi un ostacolo al riconoscimento della protezione speciale, considerato il tempo trascorso e l’assenza di elementi tali da far ritenere il ricorrente ancora dedito ad attività delinquenziali e socialmente pericoloso“.

Si ringrazia l’avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.