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Idoneità alloggiativa non indispensabile ai fini della domanda di emersione, se non in fase di stipula del contratto di soggiorno

T.A.R. per l’Emilia Romagna, sentenza n. 56 del 25 gennaio 2023

Photo credit: Mahmoud Mostafa, presidio a Milano, 10.02.2023 - FB: Mai più lager - NO ai CPR

La vicenda si inserisce quale epilogo di un caso già trattato, di richiesta di annullamento di un diniego della procedura di emersione (co. 1), che il Consiglio di Stato sospendeva in via cautelare, rimandando al TAR per la discussione nel merito.

Le richieste presentate al TAR muovevano da un dato normativo inoppugnabile, ai sensi della previsione dell’art. 103 co. I D.L. 34/2020, circa la costituzione di un nuovo contratto di lavoro subordinato.

Alla luce della presenza di tutta la documentazione richiesta, veniva preliminarmente evidenziato che il ritardo era unicamente dovuto alla richiesta di una idoneità alloggiativa da produrre entro 10 giorni, a fronte del ritardo di oltre un anno da parte dell’Amministrazione per riscontrare la domanda di emersione. D’altronde la normativa non prevede, quale condizione ostativa all’accoglimento dell’istanza, l’attestazione di idoneità alloggiativa; solo quest’ultima non era nella disponibilità dei ricorrenti al momento della richiesta da parte della Prefettura ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90.

Ulteriormente si esprimevano dubbi sul fatto che la P.A. non ravvisasse alcun interesse pubblico ad accogliere una domanda completa di ogni requisito e condizione normativa, anche in virtù del fatto che l’idoneità alloggiativa non è prevista come requisito per il perfezionamento della procedura emersiva, né dall’art. 103 D.L. 34/2020 né dal Decreto interministeriale del 27 maggio 2020. Ciò è parso coerente con il fatto che il beneficiario della procedura è un cittadino straniero già presente sul territorio e con la ratio dell’emersione che è quella di garantire un soggiorno legale nel Paese a quanti più lavoratori irregolari possibile, indipendentemente dalle condizioni materiali di vita.

Successivamente le circolari e gli Sportelli Unici hanno iniziato a richiedere, quantomeno, la prova dell’invio della relativa domanda al Comune, che tuttavia presuppone comunque il reperimento di un alloggio che sia, di per sé, idoneo a tal fine, prima di attivare i tecnici comunali per ottenere la certificazione.

La presenza o meno di tale documentazione (in origine peraltro non richiesta dalle Prefetture se non in sede di convocazione, poi rappresentata quale condizione essenziale) era l’unica causa del ritardo nella (ri) allegazione documentale comunque adempiuta, connessa peraltro a dinamiche non in esclusivo controllo degli stessi.

L’allegazione di tale documento, prima della convocazione ai fini della stipula del contratto di soggiorno, non poteva costituire causa ostativa all’accoglimento della domanda.

Le ragioni per le quali tale requisito è inserito tra quelli richiesti ai fini dell’accoglimento non tengono assolutamente conto dei cambi di domicilio e residenza e di tutte le problematiche connesse alle condizioni abitative dello straniero.

Peraltro nella maggior parte dei rapporti di lavoro stipulati senza convivenza con il datore di lavoro, la legittimazione a richiedere l’idoneità alloggiativa sull’immobile abitato dal lavoratore non appartiene a nessuno dei due: il datore di lavoro non può richiederla perché si parla di un immobile estraneo alla sua disponibilità giuridica, il lavoratore in quanto ancora privo del permesso di soggiorno.

Il contratto di soggiorno è un istituto relativo alla conclusione dei primi rapporti di lavoro con i cittadini extracomunitari introdotto dall’art. 5 bis TUI, che presuppone un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ma tale requisito veniva richiesto solo in sede di convocazione e, poi, di stipula.

La posizione del TAR e l’appello cautelare

Il Collegio emiliano rigettava la richiesta cautelare, così motivando la propria ordinanza:

Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che alla data di emanazione dell’atto impugnato parte ricorrente non ha fornito tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione necessaria per la definizione del procedimento di emersione; Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare
P.Q.M.
respinge la suindicata domanda cautelare. Spese compensate.

Ritenendo che vi fossero spiragli, quantomeno giurisprudenziali, relativi alla valorizzazione dei concetti sopra argomentati, si procedeva con l’appello cautelare presso il Consiglio di Stato.

La Giurisprudenza posta all’attenzione del Consiglio di Stato era infatti conforme all’interpretazione dei sottoscritti, anche rispetto alla carenza di istruttoria e motivazione in casi simili (TAR Ancona n. 264/2021): la circolare ministeriale del 30 maggio 2020 prevede che, laddove la documentazione presentata dal richiedente sia carente, lo Sportello Unico per l’Immigrazione inviti l’interessato ad integrarla e fissi la data del nuovo appuntamento … tenuto conto degli allegati all’istanza di autotutela.

Solo a seguito della permanenza di tale carenza nel nuovo appuntamento (mai concesso in questo caso) si potrà procedere al rigetto.

Non solo.

La sez. III del Consiglio di Stato, in data 22.04.2022 (ordinanza n. 1896) si esprimeva in via cautelare sull’evidente gravità del pregiudizio che è suscettibile di derivare per la parte appellante dal provvedimento impugnato in primo grado, rispetto ad una certificazione alloggiativa, in quel caso, addirittura falsa.

Nel nostro caso vi era un mero ritardo nella presentazione, per i motivi indicati. Anche lo stesso TAR Emilia-Romagna, in altra ordinanza cautelare del 26.01.2022 n. 69, si esprimeva in modo del tutto opposto: in ragione della straordinarietà di tale procedura, occorre attribuire rilevanza alla documentazione a tale fine comunque acquisita sicché appare opportuno che l’amministrazione proceda a motivato riesame delle proprie determinazioni alla luce della richiesta di idoneità alloggiativa…e della complessiva documentazione in atti e trasmessa all’ufficio.

Così ancora il TAR Campania (Salerno, ordinanza n. 178 del 28.04.2022), circa la persistenza del pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione del ricorso, connesso al concreto rischio di espulsione … considerato che merita di essere approfondita, in sede di merito, la questione concernente l’intervenuta, ancorché tardiva produzione, da parte dell’interessata del prescritto certificato di idoneità alloggiativa.

Ancora più interessante l’ordinanza n. 297 del 05.05.2022 del TAR Toscana, che accoglieva l’istanza cautelare ritenendo opportuno un riesame complessivo dell’istanza di emersione da parte della Prefettura consentendo alla ricorrente di integrarla anche con il deposito della richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti.

A fronte dei numerosi approfondimenti giurisprudenziali e degli argomenti addotti, il Consiglio di Stato si esprimeva in senso favorevole alle richieste dei ricorrenti. L’ordinanza cautelare ritiene infatti controversa la legittimità del decreto che ha respinto l’istanza volta alla emersione del ricorrente dal lavoro irregolare a cagione della mancata produzione, nel termine assegnato di 10 gg, di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione e necessaria per la definizione del procedimento.

L’ordinanza si spingeva oltre e, quasi entrando nel merito, indicava che appaiono plausibili le circostanze addotte dal ricorrente a giustificazione del ritardo accumulato nel reperire la parte di documenti mancati, mentre è meritevole di essere approfondito l’ulteriore tema della necessità del certificato di idoneità alloggiativa.

Il Consiglio di Stato compensava le spese di grado e trasmetteva al TAR Emilia Romagna l’ordinanza che accoglieva l’istanza cautelare di primo grado, per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La decisione nel merito: sentenza n. 56/2023 TAR per l’Emilia Romagna.

La vicenda si concludeva, finalmente, con la pronuncia del Collegio Emiliano che, recependo l’insegnamento della Giurisprudenza del Consiglio di Stato e di altri TAR, riconosceva – dopo quasi 3 anni – l’agognato titolo di soggiorno al lavoratore che chiedeva l’emersione.

Considerata la chiarezza espositiva nella motivazione resa dal TAR, si riportano testualmente alcuni passaggi in diritto:

Il ricorso è fondato e va accolto.

Giova premettere in punto di fatto che parte ricorrente con l’istanza presentata in via telematica del 23 luglio 2020 aveva già presentato gran parte delle informazioni e della documentazione richiesta se si eccettua proprio l’idoneità alloggiativa, secondo la Prefettura requisito indispensabile per accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, richiamandosi al disposti di cui all’art. 5 bis del Testo unico immigrazione.

Non ritiene il Collegio di poter condividere l’assunto dell’Amministrazione.

Se infatti l’idoneità alloggiativa è pacificamente richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno … non altrettanto è invero previsto nell’ambito della procedura di emersione di cui al citato art 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020.

Infatti a ben vedere né l’art 103 della norma primaria né la disciplina secondaria attuativa di cui al D.M. del 27 maggio 2020 prescrivono tale requisito, nell’ambito di una procedura con funzione sanante (ex plurimis Cassazione Civile sez. I, 13 settembre 2022, n. 26863) i cui requisiti e presupposti rispondo al principio di tassatività e nominatività.

Ne consegue che l’idoneità alloggiativa ben può essere dimostrata ex post in sede di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, come ampiamente argomentato dalla difesa di parte ricorrente, rispondendo ciò pienamente alla “ratio” dell’emersione di garantire un soggiorno legale agli stranieri “meritevoli” già presenti nel territorio italiano in data antecedente l’8 marzo 2020 e da impiegare nelle attività lavorative indicate dalla legge indipendentemente dalle condizioni materiali di vita.

(…) Erra dunque l’Amministrazione a voler equiparare la fattispecie di cui all’art. 5 bis TUI in tema di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato alla procedura di emersione di cui all’art. 103 c. 1 D.L. 34/2020, come detto avente funzione sanante e speciale.

Si ringrazia l’avv. Filippo Antonelli del Foro di Forlì-Cesena per la segnalazione e il commento.