Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il Tribunale non può svalutare il percorso di inclusione del richiedente senza effettuare in concreto una valutazione comparativa

Corte di Cassazione, sentenza n. 2073 del 24 gennaio 2023

La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, e cioè la violazione dell’art. 5 co. 6 D.Lgs 286/1998, nonché la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e la nullità del decreto per avere il Tribunale di Milano non considerato la stabile integrazione sociale e lavorativa del ricorrente in Italia.

Per la Cassazione il Giudice di merito ha infatti omesso di effettuare in concreto la valutazione comparativa profilata sulla situazione individuale descritta dal ricorrente (cittadino nigeriano) limitandosi a svalutare il percorso di integrazione lavorativa ancorché continuativo svolto dal ricorrente prima all’interno del sistema di accoglienza e poi anche autonomamente da tale sistema, senza alcuna considerazione sugli altri indici integrativi (titoli di studio, capacità linguistica ecc.).

Di qui l’accoglimento del motivo, la cassazione del provvedimento di rigetto del Tribunale (risalente al dicembre 2020) ed il rinvio al Tribunale di Milano con nuova composizione.

Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi del Foro di Monza per la segnalazione e il commento.