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Protezione speciale, per il Tribunale di Bologna la ricevuta ha valore di permesso di soggiorno provvisorio

Tribunale di Bologna, ordinanza del 4 febbraio 2023

Le problematiche che le persone straniere devono affrontare quotidianamente derivano anche dalla poca chiarezza del legislatore italiano. E’ questo il caso della protezione speciale, come delineata dal D.L. n. 130/2020, che tante resistenze ha incontrato da parte del Ministero dell’interno.

Una di queste problematiche riguarda il “valore” da attribuire alla ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di permesso per protezione speciale, presentata direttamente al questore e non con la procedura della protezione internazionale.  

La richiesta di protezione speciale dà luogo a un permesso di soggiorno provvisorio che permette di avere accesso all’assunzione in caso di opportunità di lavoro, aver diritto all’iscrizione al Servizio sanitario Nazionale, poter contrarre con privati o la Pubblica Amministrazione o, al contrario, non permette tutto ciò facendo rimanere nel limbo, a lungo, la persona richiedente?

Evidentemente la seconda soluzione, anche considerati i tempi di esame amministrativo delle istanze, può pregiudicare addirittura l’esito della stessa domanda di protezione speciale, ma comunque offre il campo allo sfruttamento delle persone straniere ed all’illegalità (che, in un modo o nell’altro, devono pur lavorare per mangiare e trovare un alloggio dove dormire).

Il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza del 4 febbraio 2023, offre una motivazione molto chiara e, partendo dalle norme costituzionali rilevanti (in particolare l’art. 10, co. 3 della Costituzione, nonché l’art,. 3 di essa) interpreta quelle ordinarie con ragionamento rigoroso e cristallino.

Riconducendo a unità l’intero sistema di protezione offerto dall’ordinamento a chi rischia la violazione di diritti fondamentali della persona umana (non solo protezione internazionale ma anche speciale) e dunque sotto l’ombrello dell’art. 10, co. 3 della Costituzione, afferma che “la ricevuta della domanda di protezione speciale …. ha valore di permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell’art. 4 D.L.vo 18 agosto 2015, n. 142“.

In altri termini, non vi è ragione per cui a chi richiede la protezione speciale con domanda diretta al questore non debba riconoscersi il diritto al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio analogo a quello per richiedenti protezione internazionale.

Giustamente la decisione richiama la precedente recente sentenza del Tribunale Amministrativo del Veneto in materia di convertibilità del permesso di protezione speciale, rilasciato a seguito di domanda diretta al questore. Tale provvedimento aveva già rilevato la sostanziale identità dell’istituto indipendentemente dal procedimento amministrativo attivato e, ciò, anche a tutela della buona amministrazione.

Da apprezzare ora la capacità del Tribunale ordinario di Bologna di affrontare le questioni teoriche senza mai perdere di vista la necessità di dare una risposta che incida sulla vita quotidiana delle persone e sul lavoro giornaliero della Pubblica Amministrazione.

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )