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Provvedimento Dublino – Applicabilità della c.d. clausola discrezionale per un richiedente vulnerabile: bloccato il trasferimento in Germania

Tribunale di Bologna, decreto del 3 novembre 2022

Il Tribunale di Bologna ha annullato il decreto di trasferimento in Germania secondo i criteri generali del Regolamento Dublino, stabilendo la competenza italiana ad esaminare la domanda di asilo, di un richiedente nigeriano, disabile e probabile vittima di tratta di esseri umani finalizzata all’accattonaggio.

Il collegio emiliano ha stabilito, sulla scorta della giurisprudenza europea, l’applicabilità della c.d. clausola discrezionale di cui all’art. 17 Reg. UE 604/2013 al caso trattato, in ragione alla condizione personale del richiedente asilo, persona vulnerabile, in quanto il suo eventuale trasferimento in Germania lo potrebbe esporre e trattamenti inumani e degradanti, ex art. 4 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, e costituirebbe una violazione dei suoi diritti fondamentali tutelati dall’art. 4 Carta DFUE, nonostante la Germania non sia affetta da gravi carenze sistemiche nel suo sistema di asilo.

Il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda in applicazione della normativa europea, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea C-578/16 PPU, C.K., contro Repubblica Slovena, 16 febbraio 2017, citata anche nel ricorso introduttivo, ai sensi della quale l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea va interpretato nel senso che anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del Regolamento n. 604/2013 può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti.

Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento.