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Riconoscimento della protezione speciale a prescindere dalla sussistenza di una segnalazione nella Banca Dati S.I.S.

Tribunale di Roma, ordinanza del 2 gennaio 2023

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in capo al ricorrente originariamente negato dall’Amministrazione in ragione della sussistenza di “una inammissibilità Schengen, inserita nello Schengen Information System (S.I.S.), poiché con sentenza del 21/04/2020, è stato condannato per aver commesso un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti“. La segnalazione, secondo quanto indicato dall’Amministrazione, era stata inserita dalla Svizzera.

Nonostante il ricorrente avesse presentato una richiesta di accesso ai documenti amministrativi volta ad ottenere informazioni specifiche in merito alla segnalazione indicata, l’Amministrazione si era limitata ad emettere un provvedimento di rigetto senza fornire chiarimenti al riguardo.

Il Tribunale ha riconosciuto che tale comportamento risulta gravemente lesivo del diritto di difesa sia in sede amministrativa che giudiziale; rispetto a tale ultima fase il Tribunale ha riconosciuto in capo all’Amministrazione la violazione “dell’onere probatorio gravante su di essa in forza dell’art. 2697 c.p.c.” e, a fronte della prova che il ricorrente ha fornito di non avere carichi pendenti, né alcun precedente penale in Italia, “la mancata dimostrazione di parte resistente circa l’esistenza della condanna posta a fondamento del rigetto non consente in questa sede di confermare la legittimità del provvedimento impugnato” (pag. 5).

La segnalazione SIS appare quindi, in assenza di disclosure degli atti su cui si fonda, inidonea a provare le circostanze in essa descritte ed a costituire fondamento per un’affermazione di pericolosità.

Si ringrazia l’avv. Cleo Maria Feoli per la segnalazione e il commento.