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Senegal – Status di rifugiata alla donna fuggita dal matrimonio forzato

Tribunale di Salerno, decreto del 19 novembre 2022

Photo credit: Amnesty International

Il Tribunale di Salerno riconosce lo status di rifugiata ad una donna senegalese scappata perché il padre voleva imporgli un matrimonio forzato.

La Commissione Territoriale di Salerno, pur ritenendo il suo racconto credibile, aveva respinto le richieste della ricorrente ritenendo insussistenti i requisiti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale: “(…) ha basato il rigetto della protezione internazionale non su questioni relative al giudizio di credibilità ma esclusivamente ritenendo che quanto riferito in audizione non sarebbe riconducibile a persecuzione per uno dei cinque motivi descritti dalla normativa di riferimento“.

Secondo il Giudice, “dalle più accreditate fonti internazionali consultate, risulta che in Senegal è ancora presente il fenomeno dei matrimoni forzati, che vede le ragazze, anche minorenni, abbandonare gli studi e le attività svolte per essere avviate al matrimonio e che, nonostante i progetti di cooperazione internazionale in corso, sono ancora presenti resistenze sociali al superamento di tale consuetudine1. Ancora, da fonti COI, emerge che, nonostante i matrimoni forzati in Senegal siano espressamente vietati dall’art. 18 della Costituzione sono largamente diffusi e sono annoverati in Senegal, fra le più gravi restrizioni e violazioni dei diritti umani. Anche se per legge le donne hanno il diritto di scegliere chi sposare, le tradizioni e i costumi locali non sempre permettono tale scelta. La legge proibisce il matrimonio delle ragazze prima dei 16 anni, ma questa legge non viene rispettata nella maggior parte delle comunità in cui i matrimoni sono organizzati dalle famiglie. Questo problema è diffuso soprattutto nelle zone rurali del sud, est e nord est (Diamaguene, zona di provenienza della ricorrente è situata in zona a sud est del paese). Rilevante è anche l’appartenenza etnica della ricorrente in quanto fra le etnie Pular (etnia della ricorrente) e Soninkè l’endogamia, il costume che impone di contrarre matrimonio all’interno del proprio gruppo sociale, è molto diffusa e il matrimonio fra cugini (così come è stato imposto dal padre alla ricorrente) è significativo per la conservazione della casta, della cultura, delle caratteristiche linguistiche e dell’identità del gruppo etnico“.

Alle luce delle fonti e della storia della richiedente “risulta evidente la presenza del presupposto indispensabile per il riconoscimento dello status di rifugiato, ossia la sussistenza di un pericolo attuale e concreto incombente sulla ricorrente, rilevante ai sensi della normativa di riferimento e connesso al ritorno in patria“.

Si ringrazia l’avv. Gerardina Turco per la segnalazione.


Vedi le sentenze:

  1. unicef-irc.org/publications/pdf/digest7i.pdf