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Annullato provvedimento Dublino. In Slovenia il sistema di asilo e accoglienza presenta gravi carenze che violano i diritti fondamentali

Tribunale di Roma, decreto del 20 febbraio 2023

Il Tribunale di Roma statuisce in modo chiaro come la Slovenia, pur essendo un paese europeo, pecca di numerose violazioni nel sistema asilo ed in particolare nel sistema di accoglienza.

L’Unità Dublino dichiarava l’incompetenza dell’Italia all’esame della domanda di protezione e disponeva il trasferimento in Slovenia del cittadino pakistano, il Tribunale di Roma invero ritiene che in tale Stato membro:

(…) le condizioni di vita nel sistema di accoglienza sloveno, presenta un netto peggioramento rispetto alla situazione previgente, con gravi carenze sistemiche, dalla consultazione dell’ultimo aggiornamento dell’Asylum Country Report relativo alla Slovenia si apprende che ‘…i richiedenti asilo sono per lo più detenuti nel Centro Stranieri, situato a Postumia, e più raramente nella Casa d’asilo, situata a Lubiana’.
Con riferimento a tali strutture il documento in esame evidenzia che ‘…a causa dell’alto numero di richiedenti asilo detenuti e della mancanza di capacita di detenzione, le condizioni di detenzione sono peggiorate [tanto che] i migranti, compresi i richiedenti asilo, sono stati detenuti fuori dal centro di detenzione per stranieri in container con privacy limitata, temperature inadeguate, bassi standard igienici e nessuna attivita all’aperto’. La medesima fonte rappresenta inoltre che ‘…il deterioramento delle condizioni, ampiamente riportato dai media, che ha portato a scioperi della fame e incidenti di autolesionismo, ha incoraggiato l’ombudsman sloveno a visitare il centro per stranieri due volte nel 2020, [in tal modo riscontrando] che gli individui non erano in grado di lasciare l’area in cui si trovavano i container e non avevano la possibilità di svolgere attività all’aperto [e] che i cani di servizio [venivano] usati in presenza di migranti, [così concludendo] che le condizioni di accoglienza al di fuori del Centro Stranieri dove i richiedenti asilo erano detenuti in container non erano conformi alla direttiva sull’accoglienza’. La relazione in esame riporta infine che ‘…il tribunale amministrativo ha anche concluso una violazione dell’articolo della Carta UE (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti), poiché ai richiedenti asilo detenuti non e stata fornita un’ora di attività all’aperto’.

Analoghe informazioni pervengono dalla Fundamental Rights Agency (FRA) la quale evidenzia che ‘…secondo il Centro giuridico informativo delle ONG, l’area di accoglienza della Casa d’asilo di Lubiana (sede di Vič) – destinata a coloro che hanno espresso l’intenzione di chiedere asilo – non ha una capacita sufficiente, le condizioni sono inadeguate e le persone interessate non possono lasciare la struttura’.”

Alla luce della situazione descritta, il Tribunale ha ritenuto, dunque, che il trasferimento del richiedente asilo in Slovenia si ponga in contrasto con la previsione dell’art. 3 paragrafo 2 del Regolamento UE n. 604 del 2013 e con quella dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non garantendo con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente in tale Stato. Ne conseguiva la dichiarazione di competenza dell’Italia a decidere sulla domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente.

Si ringrazia l’avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.