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Assegno temporaneo per i figli minori. Discriminatorio il diniego dell’INPS al cittadino straniero titolare di PdS per attesa occupazione

Tribunale di Palermo, ordinanza dell'11 novembre 2022

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Un cittadino bengalese, soggiornante in Italia in virtù di permesso per attesa occupazione, presentava telematicamente domanda di “assegno temporaneo per i figli minori.

Sennonché, tale domanda veniva respinta dall’ente previdenziale, con la seguente motivazione: “Il Richiedente non risulta cittadino italiano e non risulta cittadino straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di lavoro o ricerca di durata inferiore a 6 mesi“.

Il cittadino straniero contestava il diniego del predetto beneficio richiesto in sede amministrativa, lamentandone il carattere discriminatorio, ed al contempo rivendicandone la spettanza per le ragioni esposte nell’azione legale.

Il Tribunale di Palermo (in persona del Presidente della Sezione Lavoro) per la prima volta ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall’ente previdenziale e, per l’effetto, ha ordinato all’Istituto di cessare la condotta in questione e di rimuoverne gli effetti riconoscendo al ricorrente il predetto assegno con decorrenza dall’epoca della domanda amministrativa e sino al febbraio 2022.

La vicenda rappresenta la persistenza di contegni discriminatori in tema di prestazioni assistenziali in favore di persone straniere, e nel caso di specie di quell’assegno temporaneo concepito quale misura-ponte rispetto all’assegno unico. Tali discriminazioni persistono anche successivamente alle note pronunzie in sede di giurisprudenza domestica e europea.

Tuttavia, tali diritti trovano giustizia anche grazie a Giudici attenti alle tematiche in questione.
Come è dato leggere nel provvedimento: una assoluta novità della questione trattata.

Si ringrazia l’Avv. Pietro Marchese per la segnalazione e il commento.