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Decreto flussi 2023: date, quote e modalità per presentare le domande

Dalle ore 9.00 di lunedì 27 marzo si potranno presentare le istanze

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A partire dalle ore 9:00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi del Ministero dell’Interno:  https://portaleservizi.dlci.interno.it.
Il sistema sarà disponibile con orario 8:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023.

Per le categorie dei lavoratori cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9:00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta ufficiale.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al termine delle quote previste o comunque fino al 31 dicembre 2023.

La procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID.

Novità del 24 febbraio

Il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare nelle quali spiega che è stato semplificato il meccanismo di accesso al portale informatico (ALI).

Non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c’è più limite massimo di domande.

Il sistema informatico profila automaticamente soltanto i seguenti operatori:

  • le associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il protocollo d’intesa, di cui all’art. 44, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122, in ragione della prevista procedura semplificata;
  • le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, di cui all’art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022, per il rispetto della predetta disposizione;
  • gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 13 della legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.

A tal fine, le Direzioni Nazionali dei Patronati e delle Associazioni o Organizzazioni Professionali dovranno inviare gli elenchi degli operatori da abilitare, con l’indicazione del codice fiscale degli stessi, ai seguenti indirizzi pec: [email protected]; [email protected].

Ulteriore burocrazia: la richiesta di personale al Centro per l’Impiego

Prima dell’invio della richiesta di nulla osta per il lavoratore straniero da assumere, il datore di lavoro dovrà verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro. Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero

Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una “richiesta di personale” al Centro per l’Impiego, attraverso l’invio del modulo editabile per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale (fonte: sito web Anpal).

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

  • il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  • il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Le quote

Lavoro stagionale

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 44.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Dalla sopraindicata quota è riservata:

1) n. 1.500 lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

2) n. 22.000 per il solo settore agricolo a lavoratori non comunitari delle nazionalità sopra indicate nei cui confronti le domande di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro:

  • Cia
  • Coldiretti
  • Confagricoltura
  • Copagri
  • Alleanza delle cooperative (comprende Lega delle Cooperative e Confcooperative). 

Lavoro non stagionale e autonomo

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 38.705 unità, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

Delle quota sopraindicata, 30.105 ingressi per lavoro subordinato non stagionale sono riservate ai settori dell’autotrasporto, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.

N.B. Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia, Ucraina). Per un aggiornamento sugli accordi vigenti: clicca qui. Maggiori informazioni sui requisiti sulla circolare interministeriale del 30.01.2023.

La quota di 38.705 è così ripartita:

  • n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • n. 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di
    formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998;
  • n. 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;

Sempre nell’ambito della quota è autorizzata:

1) la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

  • 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

2) la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

  • 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

3) ingresso per motivi di lavoro autonomo:

n. 500 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate né vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  • cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Procedure in caso di conversioni

a) permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato:

è possibile la conversione in caso di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

Il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello disponibile. Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione ed al suo invio telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

b) permessi di soggiorno in lavoro autonomo:

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal decreto Legislativo n. 81/2015 e ss.mm. alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo agli artt. 2 e 52. In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.


Ingresso per startup innovative

Per quanto concerne l’ingresso per le startup innovative sono disponibili le linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché i relativi modelli di candidatura.

Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta, secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida, ed esibire allo Sportello Unico per l’immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal Comitato.

Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno. Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all’art. 39, comma 3, d.lgs. 286/1998. Rimane invariata l’esibizione dell’ulteriore documentazione prevista.
La procedura è disponibile al sito: https://www.mise.gov.it/it/ .


Anche quest’anno, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.


Maggiori dettagli sono contenuti nella Circolare interministeriale n. 648 del 30 gennaio 2023 e nella Circolare interministeriale di rettifica n. 732 del 01 febbraio 2023.