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Il contratto di convivenza sottoscritto dinanzi ad un avvocato è valevole ai fini dell’iscrizione anagrafica e della registrazione del contratto

Tribunale di Palermo, ordinanza del 27 gennaio 2023

Una importante ordinanza del Tribunale di Palermo a seguito di reclamo ex art 669 terdecies relativo ad una convivenza di fatto tra cittadino italiano e cittadina russa.

Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo la dichiarazione anagrafica quale prerequisito per la stipula del contratto di convivenza. Più nello specifico, il giudice di prime cure aveva ritenuto che, ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 76/16, per l’accertamento della stabile convivenza si dovesse far riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del DPR 223/89, ovvero la dichiarazione di volere costituire una nuova convivenza, da effettuare all’anagrafe da parte degli interessati.

Per il giudice di primo grado pertanto, mancava a monte la dimostrazione dei presupposti per perfezionare la procedura della convivenza di fatto. Un eventuale contratto non poteva rientrare nella nozione di documentazione “ufficiale” attestante l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione, ma doveva intendersi soltanto quale ultimo atto della sequenza.

Per i giudici di secondo grado invece, la dichiarazione anagrafica ex art 13 DPR 223/89 è uno strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò trova conferma nell’art. 1, comma 36, della L. 76/2016, dal momento che la definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali.

In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant’è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l’accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l’effettiva esistenza fattuale. Il richiamo che la legge fa alla dichiarazione anagrafica, quindi, appare ultroneo ai fini della nascita di una convivenza di fatto, che viene ad esistenza a prescindere da tale formalizzazione.

Si ringrazia l’Avv. Giulia Vicari del Foro di Palermo per la segnalazione e il commento.