Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La permanenza regolare della minore e dei genitori in Italia rappresenta la prospettiva più adeguata alle loro esigenze di vita

Corte d’Appello di Lecce, decreto del 24 febbraio 2023

Foto di Taylor Flowe su Unsplash

La Corte di Appello di Lecce Sez. Distaccata di Taranto, a fronte di reclamo avverso rigetto di istanza ex art. 31 T.U.Imm. del Tribunale per i Minorenni di Taranto, riconosce l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale per tre anni a una coppia albanese con una minore di 13 anni.

Secondo il Tribunale per i Minorenni di Taranto, non sussisterebbe il rischio di un danno effettivo, concretamente percepibile ed obiettivamente grave, per la minore, nell’ipotesi di allontanamento dei familiari dall’Italia (in ragione dell’età di quasi 13 anni e della ottima condizione di salute della minore, elementi che la svincolerebbero da una relazione di dipendenza totale dalle figure genitoriali), o nella alternativa ipotesi di rientro in Albania insieme ai genitori e sradicamento della stessa minore dall’attuale sistemazione (essendo la medesima, nata e cresciuta in Albania, e non avendo i genitori risorse economiche ed abitative in Italia, la cui perdita sarebbe un grave pregiudizio).

Invero, a parere della Corte di Appello, “Ricorre, secondo il giudizio prognostico, un danno effettivo, concretamente percepibile ed obiettivamente grave per la minore, derivante dall’allontanamento dei genitori dall’Italia, poiché la medesima, nonostante non sia in tenera età, ha bisogno ancora della costante assistenza materiale e morale dei genitori e non è affatto certo che non subisca pregiudizio al proprio equilibrio e sviluppo psicofisico nella ipotesi di rientro dei propri genitori in Albania, tenuto conto che la nonna paterna è impegnata tutta la giornata, quale badante e rappresenta, allo stato, un importante sostegno ma soprattutto di natura materiale ed economica (per il tempo in cui la stessa sarà disponibile), e che la signora vicina di casa, è disponibile anche ad aiutarla nello studio, ciò rappresenta senz’altro un valore positivo e prezioso, ma, attesa la natura meramente volontaria della sua attività, non vi è alcuna certezza e garanzia di continuità nel tempo“.

Per quanto la minore sia dotata, infatti, di sufficienti risorse personali – prosegue la Corte – non vi è certezza che non subisca alcun trauma dall’allontanamento dei genitori, tenuto conto della percepibile unità del nucleo familiare e delle esigenze di accudimento che ricorrono anche nella fase adolescenziale e post-adolescenziale. La permanenza della minore in Italia, per quanto iniziata da pochi mesi tanto da non comportare ancora un effettivo radicamento sul territorio, rappresenta senz’altro la prospettiva più adeguata alle sue esigenze di vita, tenuto conto dei servizi attivati sul territorio italiano e della estrema condizione di povertà che caratterizzava la vita in Albania, e l’allontanamento dei genitori è sicura fonte di pregiudizio per la medesima, che non è ancora un soggetto completamente adulto ed è intimamente legata alla propria famiglia di origine.

L’avvio del percorso di vita e di studi della minore, come emergente dalla relazione dei Servizi Sociali, la necessità di intraprendere e concludere il piano vaccinale obbligatorio, l’assenza di ragioni di pericolosità sociale dei reclamanti (come emergente dalla nota della Questura), insieme alle concrete possibilità di entrambi i genitori di trovare un’occupazione (la mamma è già impegnata in una cooperativa di volontariato ed il padre ha concrete possibilità di essere assunto come magazziniere a tempo indeterminato, come emerso dall’istruttoria) e di vivere nel rispetto delle regole, sono ulteriori elementi che consentono di accogliere la richiesta di autorizzazione, avanzata da questi ultimi, ai sensi dell’art. 31, comma 3 d.lvo n. 286/1998, a permanere in Italia“.

Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.