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Protezione speciale: rappresenta(va) una fattispecie idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili

Tribunale di Milano, decreto del 28 novembre 2022

Il Tribunale di Milano ha fatto applicazione dell’articolo 19.1.1. T.U.I., nella parte in cui prevede(va) una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.

Nel caso di specie, il richiedente di giovane età, pur non avendo compiutamente realizzato il percorso di integrazione (studente non ancora inserito nel mondo del lavoro), è stato ritenuto meritevole di protezione in virtù del radicamento sul territorio nazionale del nucleo familiare. Secondo il Collegio, invero, la protezione “speciale”, novellata dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, rappresenta una fattispecie idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell’individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.

Si ringrazia l’avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.


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