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Autorizzazione alla permanenza regolare dei genitori: i gravi motivi anche in casi “normali” e di potenziale pregiudizio per il minore

Tribunale per i Minorenni di Roma, decreto del 21 marzo 2023

Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha autorizzato a permanere sul territorio italiano due genitori stranieri, ai sensi dell’art. 31 D.lgs 286/98, per due anni.

Il decreto in commento è interessante in quanto entrambi i genitori avevano subito una condanna penale e il Tribunale, nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, ha ritenuto prevalente il superiore interesse dei minori rispetto all’ordine pubblico. 

Degna di pregio anche l’interpretazione offerta sui “gravi motivi” che giustificano l’autorizzazione ex art. 31 D.lgs 286/98 che possono essere individuati anche in situazioni “normali”, per le quali tuttavia, “con una verifica che deve essere effettuata nel caso concreto, può ravvisarsi l’effettivo pericolo che il minore, per l’età e le per le sue condizioni di salute (ovviamente fisica e psichica), non possa raggiungere uno sviluppo adeguato, in contrasto con il diritto di ogni minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia ed a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori”

Il caso

Entrambi i ricorrenti sono giunti regolarmente in Italia all’inizio del 2004, ed hanno via via rinnovato il permesso di soggiorno. Nel 2007 e nel 2009 sono nati i figli che, al momento del deposito del ricorso, frequentavano, rispettivamente, il primo anno del liceo linguistico e la prima media. Entrambi i genitori hanno sempre lavorato. Tuttavia, nel 2016 hanno subito una condanna e, durante l’espiazione della pena, non sono riusciti a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Hanno pertanto richiesto nel 2021 l’autorizzazione al Tribunale per i Minorenni ex art. art. 31 D.lgs 286/98, allegando copiosa documentazione atta a prova il perfetto inserimento dei propri figli sul territorio italiano, dove vivono anche i nonni e gli zii. Nel corso dell’istruttoria, i servizi sociali del Comune di Roma hanno prodotto una relazione che confermava il perfetto inserimento dell’intero nucleo familiare.

La decisione

Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha autorizzato per due anni la permanenza sul territorio di entrambi i genitori prendendo atto che dalla relazione dei Servizi sociali risulta che “i minori sono nati in Italia, frequentano regolarmente la scuola, il nucleo vive in un appartamento adeguato per le esigenze dei minori, pulito, ordinato; i genitori lavorano entrambi ed hanno organizzato i loro impegni lavorativi in modo da essere sempre presenti per seguire il lavoro scolastico nel pomeriggio”.

Il Collegio, dunque, aderisce all’insegnamento della Cassazione SSUU sentenza 21799/10 secondo cui il requisito della eccezionalità della situazione legittimante la misura autorizzativa di cui all’art. 31 D.Lgs 286/98 deve ravvisarsi ogni qual volta si riscontri, nel caso concreto, qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che deriva, o è altamente probabile che deriverà al minore, dall’allontanamento del familiare o del suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.

L’autorità deve dunque compiere un giudizio prognostico effettivo e ancorato al caso di specie in merito al pregiudizio derivante dall’allontanamento del familiare sullo sviluppo psico-fisico del minore, da condursi secondo i consolidati parametri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Tale prognosi non può pertanto fondarsi esclusivamente sulla valutazione della configurabilità o dell’assenza di effetti lesivi in seguito all’allontanamento del minore dal territorio italiano assieme ai genitori, senza esaminare in concreto la relazione con i genitori alla luce delle sue diverse implicazioni di natura psicologica, sociale, economica e culturale. Si avrebbe infatti l’effetto di trasformare (illegittimamente) un diritto del minore interessato, seguire i genitori, nel fondamento del provvedimento di allontanamento coattivo di questi ultimi in senso contrario al presupposto stesso della tutela prevista dall’art. 31 cit., ossia l’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul territorio italiano senza perdere la relazione familiare con il proprio genitore sprovvisto di un titolo di soggiorno. (in questo senso, Corte di cassazione, sez. VI civile, 22 luglio 2020, n. 15643).

Si ringrazia l’avv. Gennaro Santoro per la segnalazione e il commento.

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