Il TAR Marche sancisce il diritto del ricorrente di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale ottenuto a seguito di domanda diretta al Questore in permesso per lavoro subordinato.
Richiamando la sentenza del TAR Veneto, Sez. III, 28/11/2022 n. 1812, anche il TAR Marche afferma che:
“(…) si rende possibile una interpretazione costituzionalmente orientata in ragione della quale, al ricorrere delle condizioni di cui ai punti 1 e 1.1. dell’art. 19 del TUI, cui il comma 3 dell’art. 32 del d.lgs.25/2008 subordina il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, lo straniero può ottenere un titolo (per protezione speciale, per l’appunto) suscettibile di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a prescindere dal procedimento seguito per ottenerlo, essendo irrilevante che tale permesso sia stato rilasciato in esito a una richiesta direttamente rivolta al Questore, così come previsto dal punto 1.2. dello stesso art. 19 ed essendo essenziale, al contrario, solo che non ricorrano le condizioni escludenti espressamente previste dall’art. 6, comma 1 bis del d.lgs. 286/98”.
Si ringrazia l’Avv. Giuseppe Briganti per la segnalazione e il commento.