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L’organo giudicante è tenuto a formare la propria motivazione compiendo una valutazione globale della vita del richiedente asilo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 9080 del 30 marzo 2023

La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso avverso un provvedimento del Tribunale di Milano del giugno 2022. In particolare, La Corte ha accolto il secondo motivo e cioè la violazione dell’art. 5 co. 6 del TUI per illegittimità del mancato riconoscimento della protezione umanitaria/speciale per omessa/erronea valutazione della documentazione prodotta ed omesso esame di un fatto rilevante per il giudizio Secondo la Corte la “valutazione di integrazione sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare ex art.8 CEDU va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall’interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione. (…) Ciò non ha fatto il Tribunale milanese che non ha considerato complessivamente e globalmente l’elemento di integrazione linguistica, il lungo tempo di presenza in Italia (dal 2017), l’esistenza di relazioni sociali in ambito sportivo, la frequenza positiva di un corso di formazione professionale con acquisizione di competenze successivamente sfruttate in prospettiva dinamica e sequenziale, l’avvio di un rapporto di lavoro con retribuzione adeguata in prospettiva anche per garantire un livello accettabile di autonomia.

Correttamente quindi il ricorrente rileva che il Tribunale ha valutato singolarmente e disgiuntamente fra loro circostanze peculiari della vita del ricorrente, in contrasto con l’orientamento dominante in giurisprudenza, in base al quale, infatti, l’organo giudicante è tenuto a formare la propria motivazione compiendo una valutazione globale della vita del richiedente asilo, al fine di compiutamente addivenire ad un equilibrato e concreta valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali profili di vulnerabilità. Criterio questo tanto più valido, ove occorra accertare un apprezzabile gradiente di vita privata e familiare meritevole di protezione ai sensi dell’art.8 della CEDU”.   

Di qui l’accoglimento del motivo, la cassazione del provvedimento ed il rinvio al Tribunale di Milano.

Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione.


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