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Ricongiungimento familiare: l’Ambasciata italiana a Colombo non può negare il visto sulla base di mere supposizioni

Tribunale di Roma, ordinanza del 24 aprile 2023

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Il Tribunale di Roma condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per il provvedimento di rigetto di visto per ricongiungimento familiare ad un cittadino dello Sri Lanka.

La decisione è di particolare interesse in quanto il Giudice nella motivazione sottolinea l’onere in capo al convenuto di provare l’assunto che riteneva il matrimonio stipulato all’unico scopo di permettere l’ingresso in Italia del coniuge straniero.

Il Giudice nell’ordinanza stabilisce nel condannare l’Amministrazione: “E tuttavia, tale assunto, esposto in termini del tutto generici, non appare suscettibile di verifica alcuna, avendo l’amministrazione omesso di depositare in atti i documenti, ed in particolare il verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente il visto, cui la motivazione fa riferimento. Né a far ritenere assolto l’onere probatorio incombente sulla pubblica amministrazione può concorrere la motivazione contenuta nella relazione dell’ambasciata depositata dal Ministero all’atto della sua costituzione in giudizio, laddove si evidenzia che ‘…l’interessato ha presentato solo tre foto e manca qualsiasi foto della cerimonia nuziale e/o della registrazione [e] ha presentato certificato del …. (residenza) non legalizzato e quindi non utilizzabile. Inoltre non sono state presentate ricevute di rimesse valutarie’. Posto che tali osservazioni costituiscono un novum rispetto a quelle espresse nel provvedimento impugnato, e non possono come tali integrare la motivazione di quest’ultimo, va in ogni caso osservato, per un verso, come non vi sia prova in atti che la documentazione mancante e/o irregolare menzionata nella suddetta relazione sia stata fatta oggetto di una richiesta di integrazione da parte dell’amministrazione e, per l’altro, l’irrilevanza della stessa al fine di dimostrare la strumentalità del matrimonio. Inconferente ai fini della decisione appare infine la difesa dell’amministrazione fondata sui matrimoni di comodo in Sri Lanka, trattandosi di condizione di carattere generale insuscettibile di fondare di per sé sola la prova della strumentalità del matrimonio contratto tra la ricorrente ed il richiedente il visto d’ingresso“.

Si ringraziano le avv.te Stella Arena e Amarilda Lici per la segnalazione e il commento.

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