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Accesso civico ASGI: le schede dei Paesi di origine “sicuri”

Reperite anche le schede non omissate attraverso altri canali

Il 17 marzo 2023, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, hanno emanato il decreto di aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023. Con l’entrata in vigore del decreto aggiornato, ha cessato di trovare applicazione il precedente n. 1202/606 del 4 ottobre 2019 (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2019).

L’adozione di un decreto interministeriale contenente la lista di Paesi considerati sicuri, è stabilito dall’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25/2008, norma che ricalca le previsioni di cui agli artt. 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE. La predetta norma prevede anche, oltre l’adozione con decreto interministeriale di un elenco di Paesi di origine sicuri, anche il suo periodico aggiornamento e la sua notifica alla Commissione europea. 

L’aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri del 17 marzo 2023, in conformità con le disposizioni della direttiva 2013/32/UE, in particolare al suo “considerando” n. 48, dovrebbe essere previsto ogni qualvolta gli Stati membri vengano a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro, affinché sia svolto quanto prima un riesame di tale situazione e, ove necessario, rivedere la designazione di tale paese come sicuro.

In realtà, il primo decreto interministeriale n. 1202/606 del 4 ottobre 2019, che includeva un elenco di tredici Paesi dichiarati di origine sicuri (Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina), dalla sua entrata in vigore ha subito soltanto una parziale modifica, dopo circa tre anni, quando il Ministero degli Affari Esteri, con proprio decreto del 9 marzo 2022, ha sospeso dal 12 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 l’Ucraina dall’elenco dei Paesi di origine sicuri, data l’eccezionalità della situazione bellica nel Paese. 

L’eliminazione definitiva dell’Ucraina dall’elenco dei Paesi di origine sicuri è avvenuta con il recente aggiornamento del decreto del 17 marzo 2023, che ha invece confermato gli altri dodici Paesi contenuti nel precedente elenco e ne ha aggiunti altri quattro: Nigeria, Gambia, Costa d’Avorio e Georgia

L’attuale elenco di Paesi di origine sicuri per l’Italia comprende adesso: Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia.

Come avvenuto nel 2019, anche in questa occasione le valutazioni che hanno condotto alla designazione (e alla conferma) dei Paesi di origine in esso inseriti non sono state allegate al decreto e non sono state rese pubbliche. Inoltre, per nessuno dei Paesi elencati come “sicuri” sono state previste eccezioni per una o più parti del territorio o per categorie di persone, consentito invece dall’ultimo periodo del secondo comma del più volte citato articolo 2-bis d.lgs. 25/2008.

Al fine di prendere visione dei sopra citati documenti endoprocedimentali, ASGI, come già effettuato in occasione dell’emanazione del precedente decreto, ha formulato nei confronti dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno e della giustizia, istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. A seguito di essa, il Ministero degli Affari Esteri (Direttore Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie) ha risposto inviando l’appunto operativo n. 181962 e le Schede redatte dagli Uffici territoriali del Ministero relative ai Paesi sicuri inclusi nel decreto ma con l’oscuramento di alcune parti di testo in entrambi gli allegati, in quanto, a detta dell’Ufficio del Ministero, “Ai sensi dei commi 1, lettera d), e 4 dell’articolo 5-bis del d. lgs. n. 33/2013, l’ostensione degli atti richiesti nella Sua istanza è concessa con l’oscuramento delle parti che, ove fossero rese pubbliche, potrebbero arrecare un pregiudizio concreto alla tutela delle relazioni internazionali. Per loro natura, infatti, le schede relative ai Paesi inseriti nel decreto del 17 marzo 2023, contengono valutazioni di carattere politico indispensabili per un approfondito esame della situazione complessiva di ciascuno Stato. Alla luce delle differenti sensibilità che possono essere presenti in tali Paesi, sia presso la popolazione che presso le Autorità locali, l’ostensione delle suddette valutazioni potrebbe compromettere la correttezza delle relazioni internazionali sui piani bilaterale e multilaterale.”

Le medesime schede sono state invece reperite non omissate attraverso altri canali. 

Pubblichiamo, pertanto, quanto in nostro possesso:

Le medesime schede senza parti oscurate

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )