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Accolta l’istanza reiterata di sospensiva del provvedimento dopo un diniego della richiesta di asilo per manifesta infondatezza

Tribunale di Trieste, decreto del 28 aprile 2023

Photo credit: Giovanna Dimitolo - Milano, corteo 6 maggio 2023

Il Tribunale di Trieste si pronuncia favorevolmente su istanza reiterata di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, nei confronti di ricorrente bengalese accogliendola. 

Il ricorrente aveva ricevuto notifica del provvedimento presso il domicilio del difensore che, non riuscendo a trovare il proprio assistito, nelle more allontanatosi in altra città, non riusciva a rendere edotto lo stesso in merito al diniego per manifesta infondatezza della domanda. Una volta notificata effettivamente la decisione e ricevuto il mandato formale, impugnava il ricorso fuori termine, contestualmente domandando la rimessione nei termini e la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, che veniva però rigettata. Riproponendo la domanda si faceva presente della non contestualità tra la notifica del diniego al difensore e l’effettiva presa in carico del proprio assistito tramite conferimento di formale mandato, nonché dell’intervenuta instaurazione di un rapporto di lavoro del ricorrente ed, in ultimo, del fatto che il provvedimento di rigetto indicava (impropriamente) il termine di 30 giorni per l’impugnazione del ricorso pur parlando di manifesta infondatezza della domanda.

Il Tribunale di Trieste, accoglieva la nuova istanza affermando: “Considerato che il provvedimento di manifesta infondatezza non è stato emesso in esito ad una procedura accelerata e che, in tali casi, non si applica il dimezzamento dei termini atteso che l’art. 35 bis comma 2 ultimo periodo d.lgs. 25/2008 richiama esclusivamente le ipotesi di cui all’art. 28 bis commi 1 e 2, mentre non rimanda all’art. 28 ter d.lgs. 25/2008; osservato in effetti che in calce al decreto della Commissione è indicato il termine di 30 giorni per l’impugnazione dello stesso avanti alla Sezione Specializzata per l’Immigrazione salve le ipotesi di cui all’art. 28 bis d.lgs. 25/2008; rilevato nel caso di specie che:

– la domanda del ricorrente non è stata trattata come procedura accelerata, non essendo stato formulato alcun avvertimento sul punto nel corso dell’audizione ed essendo emersa la manifesta infondatezza solo nel corso della stessa;

– allo stato non vi è prova del giorno esatto in cui è stata effettuata la notifica (il verbale di notifica depositato dal ricorrente non è infatti compilato) e che l’onere della prova spetta al soggetto notificante; considerato che nelle more della scadenza dei termini per le memorie, sono sopravvenuti nuovi fatti relativi all’integrazione sul territorio che potrebbero astrattamente fondare la domanda relativa al riconoscimento della protezione interna, considerato il nuovo rapporto di lavoro stipulato dal ricorrente, il tempo di permanenza in Italia (superiore all’anno) e le condizioni di vita di povertà che ritroverebbe in Bangladesh; ritenuto pertanto di poter accogliere la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto impugnato in considerazione dei nuovi, importanti, elementi sopravvenuti“.

Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento. Il ricorso è stato seguito assieme all’Avv. Ettore Verrillo.

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