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Autorizzati i genitori a permanere in Italia: in caso di rientro in Albania alla minore verrebbe negato il soddisfacimento di esigenze primarie

Corte d’Appello di Lecce - Sezione per i Minorenni, decreto del 24 marzo 2023

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La Corte di Appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto accoglie un reclamo avverso un rigetto del Tribunale per i Minorenni di Taranto, che rigettava la richiesta di autorizzazione a permanere sul territorio italiano di una coppia albanese, genitori di una piccola nata in provincia di Taranto, nell’anno 2020 e rientrata in Italia nell’anno 2022.

Secondo il Tribunale per i Minorenni di Taranto:

  1. la presenza della famiglia nucleare sul territorio italiano era stata discontinua con la conseguenza che la minore non aveva ivi sviluppato alcun concreto radicamento;
  2. l’iscrizione presso l’Istituto scolastico era avvenuta all’inizio dell’anno scolastico;
  3. il supporto dei nonni paterni conviventi doveva considerarsi del tutto temporaneo, oltre che illegittimo, atteso che i predetti risiedono in Albania e si trovano in Italia irregolarmente;

Quindi non sarebbe plausibile prevedere in chiave probabilistica-prognostica, che la minore possa subire un danno effettivo, concreto ed obiettivamente percepibile in caso di rimpatrio.

La difesa proponeva reclamo, sostenendo invece l’orientamento della S.C., secondo cui spetta al giudicante valutare le circostanze del caso concreto prestando attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, ed al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è invece crescente con l’aumentare dell’età.

Nel caso di specie in ipotesi di rientro in Albania nel reclamo si sosteneva, che a danno della minore, verrebbe negato il soddisfacimento di esigenze primarie (fabbisogno alimentare, di cure mediche e di istruzione), stanti le estreme difficoltà economiche del paese di origine, specie nelle zone rurali o più svantaggiate, come attestate da fonti della Caritas, situazione aggravatasi a seguito della guerra in Ucraina; la ricorrente madre della minore, aveva già fruito durante la gravidanza di permesso per cure mediche, tanto che la piccola è nata in Italia, ove peraltro risiede anche il fratello del padre della minore, titolare di permesso per motivi di famiglia essendo coniugato con cittadina italiana, inoltre entrambi i coniugi lavorano come braccianti agricoli, attività che potrebbe essere svolta in modo stabile e regolare, essendo stato offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore agricoltura.

La Corte di Appello di Taranto condivide l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, l’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla personalità, a cui sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione. Da tanto consegue che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (si vedano ex plurimis Cass. ord. 21 febbraio 2018, n. 4197 e Cass. 1 settembre 2020, n. 18188 che si collocano nel solco di Cass. s.u. 25 ottobre 2010, n. 21799). Inoltre, la condizione di vulnerabilità del minore deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe a suo carico per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto (si veda Cass. ord. 12 luglio 2021, n. 19797). Tanto conduce, altresì, a non annettere rilevanza a valutazioni riguardanti la condotta dei genitori ed ai tentativi di questi ultimi di entrare irregolarmente nel territorio.

La S.C. ha, evidenziato che la temporaneità imposta dalla norma al provvedimento di autorizzazione al soggiorno del familiare non implica di necessità che temporanea sia anche la situazione di grave disagio o danno che si vuole contrastare. Ne deriva che, ai fini del giudizio prognostico in ordine al verificarsi di un peggioramento delle condizioni di vita del minore con incidenza sul suo sviluppo psicofisico, si sono positivamente valutati:

  • il radicamento della famiglia nel territorio nazionale, e dunque non del solo minore;
  • lo sforzo di inserimento nella società italiana;
  • la problematicità dell’adattamento del minore alle condizioni di vita in un paese straniero in caso di diniego dell’autorizzazione (Cass. 21 febbraio 2018, n. 4197 già citata, Cass. 17 dicembre 2015, n. 25419);
  • il disagio psicofisico a cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo ove è il centro dei suoi interessi e delle sue relazioni o, in alternativa, in caso di allontanamento di uno o di entrambi i genitori (Cass. 3 agosto 2017, n. 19433);
  • la tenera età del minore (Cass. 21 febbraio 2018, n. 4197, Cass. ord. 1 settembre 2020, n. 18188, Cass. 12 luglio 2021, n. 19797 già citate).

Passando all’esame della vicenda oggetto di causa, la minore, ha appena due anni ed è, pertanto, ancora in tenerissima età, ciò che comporta una elevata presunzione di vulnerabilità. Inoltre, la piccola frequenta già la scuola d’infanzia, circostanza costituente un indice di inserimento della piccola che, per quanto circoscritto, è coerente con la sua età e rivela altresì il livello di inserimento del nucleo familiare di appartenenza. Emerge poi un significativo grado di integrazione socio-economica dei genitori nel territorio ove essi vivono e lavorano ed ove è presente un fratello del reclamante, coniugato con una cittadina italiana. Entrambi i genitori hanno, infatti, colto occasioni di lavoro come braccianti agricoli ed al padre è stato offerto un lavoro stabile e regolare come operaio, regolato dal CCNL del settore Agricoltura.

In ogni caso, i reclamanti, sono già riusciti attraverso occupazioni sia pure non regolarizzate a procurarsi risorse economiche, tali da consentire loro di sostenere la spesa del canone di locazione dell’abitazione ove risiedono come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali che dà anche atto del fatto che i coniugi conoscono bene la lingua italiana, ciò che costituisce un ulteriore fattore di inclusione nella comunità.
In definitiva, concorrono tutti gli elementi di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della formulazione di un giudizio prognostico in ordine al verificarsi di un peggioramento delle condizioni di vita del minore predittive di negativa incidenza sul suo sviluppo psicofisico. Ed invero, la complessiva condizione dei coniugi e della figlia costituenti un nucleo familiare connotato da unità ed effettività già inseritosi nel Comune di Ginosa ed ove gode anche di rete parentale tempo radicata nel territorio, verrebbe fortemente pregiudicata dal rimpatrio in Albania, tenuto conto dei tempi necessari al reinserimento nei luoghi di provenienza e, soprattutto, delle prevedibili difficoltà di ristabilire un’analoga situazione socio-economica versando il paese di origine in una fase di sviluppo non ancora compiutosi, reso ancor più complicato dalla guerra in Ucraina.

Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.

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