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Il contestato Dl Cutro è diventato legge

Il governo porta a termine un altro attacco ai diritti dei richiedenti asilo e delle persone migranti

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Il contestato Dl Cutro è diventato legge. La Camera dei deputati ha infatti approvato la fiducia alla conversione in legge del testo con 213 sì e 133 no.

Il decreto legge n. 20/2023, “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo scorso e il governo aveva 60 giorni per convertirlo in legge. Il Senato aveva già approvato la conversione il 20 aprile con l’inserimento di alcuni emendamenti (in particolare relativi alla protezione speciale), mentre alla Camera per non rischiare ulteriori modifiche il testo è arrivato “bloccato”. Chiara pertanto la volontà del governo di portare a termine un’operazione di propaganda e di nuova criminalizzazione dei e delle migranti come risposta alla strage di Stato di Cutro. Inascoltate sono state, invece, le piazze che in queste settimane hanno espresso dissenso e le numerose prese di posizione contrarie che hanno messo in luce i gravi problemi che la norma arreca alle vite dei richiedenti asilo e in generale alle persone migranti.

Elenchiamo, sommariamente, le principali modifiche peggiorative. La maggior parte di queste si concentrano nel restringere dei diritti, costringeranno le persone all’irregolarità, con una serie di effetti negativi facilmente intuibili, tra i quali l’aumento dei ricorsi in tribunale. Pochissime le novità positive, inconsistenti per il momento le agevolazioni all’interno del cosiddetto “decreto flussi”1.

Daremo spazio nei prossimi giorni a disamine più articolate e alle prime strategie legali e di mobilitazione per contestare e contrastare, ove possibile, queste norme violente e autoritarie.

Quello che rimane della protezione speciale

La protezione speciale, grazie ad un emendamento introdotto al Senato, rimane per chi non ha ottenuto la protezione internazionale ma non può essere comunque espulso o respinto perché nel paese di origine è a rischio della vita, persecuzione e di violazioni sistematiche di diritti umani, trattamenti inumani o tortura.
Viene però abrogato il comma che ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, disponeva che si tenga conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine.
I permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale.
Viene introdotta la possibilità di ottenere la protezione speciale alle donne che vogliono sottrarsi all’induzione di matrimonio per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

Permesso di soggiorno per calamità

Il permesso di soggiorno per calamità verrà riconosciuto solo per 6 mesi non più per “grave” calamità ma per calamità “contingente ed eccezionale” e sarà rinnovabile solo per ulteriori sei mesi e solo se rimarranno le condizioni di “eccezionale” calamità. 

Permesso di soggiorno per cure mediche

Sono state modificate le condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l’espulsione; non si potrà procedere all’espulsione in presenza di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine” e non più in presenza di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”.

Impossibilità di convertire in permesso di soggiorno lavoro

Non sarà più possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale, per calamità e per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Permessi di soggiorno a minori al compimento di 18 anni

Un’ulteriore stretta è quella sui permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati che compiono 18 anni: il permesso per motivi di studio, di lavoro o per esigenze sanitarie o di cura avrà una durata massima di un anno.

CPR, hotspot e centri di prima accoglienza

Fino al 31 dicembre 2025 i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) e, con una modifica intervenuta in Senato, anche gli hotspot e i centri governativi di prima accoglienza, possono essere realizzati in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, anti-mafia e dell’Unione europea. Sarà possibile per i Prefetti individuare luoghi provvisori per i richiedenti asilo “in strutture di accoglienza provvisoria in caso di indisponibilità di posti nei centri di accoglienza governativi”. L’hotspot di Lampedusa in deroga alla normativa vigente viene affidato alla Croce Rossa Italiana. 

Accoglienza e trattenimento dei richiedenti asilo

I richiedenti asilo, come era successo con il Decreto sicurezza di Salvini, sono esclusi dal sistema di accoglienza “SAI” (Sistema Accoglienza Integrazione) e dovranno essere accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS). E’ prevista una deroga solo per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle c.d. categorie vulnerabili. E’ individuata quale causa di decadenza dalle misure di accoglienza nel SAI la mancata presentazione del richiedente presso la struttura individuata entro 7 giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore o di ritardo motivato.

Alcune misure transitorie dispongono che le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei richiedenti protezione internazionale presenti nel SAI al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, così come ai cittadini afghani che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie eseguite dalle autorità italiane, nonché ai profughi dall’Ucraina, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale.

In caso di revoca dell’accoglienza per gravi motivi e ove emergano i presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente è giustificato il trattenimento nei CPR. In tal caso, il prefetto dispone la revoca delle misure e ne dà comunicazione al questore ai fini dell’adozione del provvedimento di trattenimento.

Viene introdotta la possibilità del trattenimento del richiedente asilo durante la procedura accelerata di esame della domanda di asilo presentata alla frontiera al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

  1. Per approfondire: Dossier con le schede di lettura preparato dal Servizio Studi del Parlamento.

Redazione

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