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Il rimpatrio peggiorerebbe in modo significativo le condizioni di vita del cittadino ghanese: riconosciuto il PdS ai sensi dell’art. 5 c.6 del TUI

Corte d'Appello di Reggio Calabria, sentenza del 17 febbraio 2023

Foto di Vanna D'Ambrosio - Roma, 28 aprile. Corteo "Non sulla nostra pelle"

La Corte di Appello di Reggio Calabria ha riconosciuto la Protezione ex art 5 comma 6 TU Immigrazione ad un cittadino ghanese. La Corte di Appello ha richiamato la Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (SS. UU. n. 29459/19 e SS.UU.24413/21) evidenziando come siano “indici atti a dimostrare un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese: la titolarità di un rapporto di lavoro, la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nel caso di specie, la produzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e relative buste paga è stata ritenuta sufficiente a provare “che il richiedente ha raggiunto un apprezzabile livello di integrazione nel territorio nazionale ed il rientro nel territorio di provenienza comporterebbe inevitabilmente un significativo scadimento delle sue condizioni di vita”.

La Corte di Appello ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in secondo grado, essendo relativa a fatti sopravvenuti ed essendo detti documenti indispensabili ai fini della decisione (cit.  Cass. 37301/2021).

Si ringrazia l’avv. Pasquale Costantino per la segnalazione e il commento.


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