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La mancata indicazione delle fonti da parte del Giudice viola l’obbligo di cooperazione istruttoria

Corte di Cassazione, sentenza n. 12321 del 9 maggio 2023

Ph: Vanna D'Ambrosio - Roma, manifestazione 28 aprile "Non sulla nostra pelle"

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e cioè la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria non avendo il Tribunale menzionato le fonti aggiornate che avrebbe utilizzato per l’analisi delle condizioni nel paese di provenienza della ricorrente (Edo state in Nigeria).

Secondo la Corte di Cassazione “mentre nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza, proprio in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio, diversamente, ove – come nel caso di specie – il richiamo alle fonti sia assente, generico e deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi“.

Di qui l’accoglimento del motivo (e ritenuto assorbito il secondo motivo relativo al difetto di motivazione in ordine al diniego della protezione umanitaria) la cassazione del decreto ed il rinvio al Tribunale di Milano.

Si ringrazia l’avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento.