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Regolarizzazione e breve allontanamento dello straniero dall’Italia per comprovati motivi familiari: il Consiglio di Stato accoglie l’appello

Commento all’ordinanza n. 1935/2023 del Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare di un cittadino albanese che aveva ricevuto il rigetto della regolarizzazione per una breve assenza dal territorio nazionale

L’appellante si era allontanato dal territorio italiano per assistere il fratello in Albania coinvolto in un sinistro stradale. La prefettura di Roma aveva quindi rigettato l’istanza. Il cittadino albanese ha proposto ricorso al Tar Lazio che aveva però rigettato l’istanza cautelare. A seguito di appello cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza 1935 del 15 maggio 2023, ha fatto propria la tesi difensiva statuendo che “l’onere di permanenza sul territorio nazionale gravante sul lavoratore straniero interessato all’emersione da lavoro irregolare ex art. 103, d.l. 34/2020, deve necessariamente essere bilanciato con le sue esigenze di vita personale e familiare, con prevalenza di queste in presenza di adeguate motivazioni”. Ha quindi concluso il Supremo Collegio che “un allontanamento momentaneo, non preventivabile e giustificato dall’esercizio di un diritto imprescindibile della persona umana, quale l’assistenza ad uno stretto congiunto in condizioni di oggettiva difficoltà nel Paese d’origine, non implica l’assenza di volontà dello straniero di permanere sul territorio Italiano in modo stabile e continuativo, e dunque non si pone contro la ratio dei requisiti di emersione previsti dall’art. 103, cit.”.

Un’ordinanza da salutare con favore e che conferma il precedente orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale va annullato il provvedimento che nega l’emersione per essersi l’istante allontanato dall’Italia dopo l’8 marzo 2020, pur trattandosi di un allontanamento breve e motivato dalla partecipazione di costui ai funerali del padre (Consiglio di Stato, ordinanza n. 7814 dell’8 settembre 2022).

Dunque, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, il requisito del non aver lasciato l’Italia in seguito alla data richiamata e fino al termine della procedura è stato inserito dal legislatore in quanto emblematico della volontà dello straniero di permanere sul territorio nazionale in modo stabile e continuativo, dovendosi ravvisare la ratio della disciplina nel favor verso gli stranieri che versino in condizioni di precarietà lavorativa ma presentino i presupposti per potersi integrare nel tessuto sociale italiano. Ne discende che, la situazione di chi si è recato al di fuori dei confini nazionali immotivatamente o con motivazioni irrilevanti dal punto di vista giuridico e per un periodo prolungato non può essere equiparata a quella di chi si è assentato per un lasso di tempo circoscritto e per poter esercitare un diritto fondamentale dell’individuo quale quello al rispetto della vita privata e familiare, tutelato sia dalla Costituzione (art. 29) sia a livello europeo (art. 9 Carta dei diritti fondamentali Ue) e internazionale (art. 8 CEDU). Pur nel silenzio dell’art. 103, co. 1, d.l. n. 34/2020 non è infatti revocabile in dubbio che una interpretazione della normativa che tenga in debito conto la tutela di un diritto fondamentale dell’individuo risulti prevalente rispetto a una interpretazione restrittiva, non essendo inoltre l’interpretazione costituzionalmente (e comunitariamente) orientata in contrasto con lo spirito della norma, poiché un allontanamento momentaneo, non preventivabile e giustificato dall’esercizio di un diritto imprescindibile della persona umana non implica di certo l’assenza di volontà dello straniero di permanere sul territorio Italiano in modo stabile e continuativo.

Tali principi sono stati poi ribaditi dal Consiglio di Stato – oltre che nell’ordinanza qui commentata – nell’ordinanza n. 11385 del 27 dicembre 2022. In tale sede il Supremo Collegio ha  ribadito che può accedere alla regolarizzazione la straniera che, dopo l’inoltro dell’istanza e prima della sua definizione, ha fatto ritorno nel Paese di origine per assistere il padre morente. L’ipotesi, infatti, giustifica un’eccezione all’obbligo di permanere sul territorio nazionale che, nel rispetto delle finalità della normativa sull’emersione, è necessaria a garantire i diritti fondamentali della persona, non implicando di certo l’assenza di volontà dell’istante di permanere sul territorio italiano in modo stabile e continuativo.

Si ringrazia l’avv. Gennaro Santoro per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’avv. Salvatore Fachile.