Il ricorrente, cittadino marocchino, aveva ottenuto un rigetto per manifesta infondatezza della sua domanda di protezione internazionale. La Commissione, in sede di audizione, non aveva tenuto conto del percorso di integrazione già avviato dal ricorrente, quest’ultimo seguito da cittadini italiani disposti ad assumerlo con un contratto a tempo indeterminato.
Il giudice pertanto ha ritenuto “che ricorrono gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione del provvedimento impugnato, in quanto appare necessario un approfondimento istruttorio in ordine alla situazione personale del ricorrente ed alla sua integrazione sociale e lavorativa avuto riguardo alla dichiarazione di disponibilità all’assunzione in atti”.
Si ringrazia l’avv. Giulia Vicari del Foro di Palermo per la segnalazione e il commento.
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