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Accesso alla procedura di asilo: è obbligo della Questura formalizzare la richiesta con urgenza e della Prefettura predisporre l’accoglienza

Tribunale di Roma, decreto del 15 aprile 2023

Photo credit: Leone Palmeri

Il Tribunale di Roma, in un caso di ricorso per l’accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale e alle misure di accoglienza, ha accolto inaudita altera parte l’istanza cautelare del richiedente che chiedeva al Giudice di pronunciarsi con urgenza sull’accesso alla domanda e alle conseguenti misure di accoglienza. Il Giudice ordina – rispettivamente alla Questura di Roma e alla Prefettura – di procedere alla formalizzazione della domanda di asilo e, di conseguenza, di provvedere sulla richiesta di predisposizione delle misure di accoglienza previste per i richiedenti asilo

Il ricorrente era giunto in Italia attraverso la rotta balcanica e aveva manifestato la propria volontà di richiedere protezione internazionale già davanti alla Questura di Trieste; trasferitosi a Roma, si era recato più volte in Questura (facendo la fila di notte per diversi giorni, nelle condizioni già note) e si era visto sempre rifiutare la formalizzazione della domanda. Addirittura la Questura di Roma aveva apposto il proprio timbro su un foglio di invito della Questura di Trieste, invitando il richiedente a tornare nei giorni successivi e a rifare la fila.

Interessante il profilo del rito, in quanto il ricorso è stato introdotto ai sensi dell’art. 281 undecies e ss c.p.c. – quindi con rito semplificato di cognizione – e non invece con ricorso 700 c.p.c. come da prassi; all’interno del ricorso, tuttavia, è stata inserita un’istanza cautelare incentrata sull’urgenza della formalizzazione, sulla base delle note prassi della Questura di Roma in materia di accesso alla procedura di asilo, senza che il richiedente potesse “vantare” una situazione di vulnerabilità certificata (ma trovandosi senza un’accoglienza sul territorio). Pertanto il  Giudice fissa l’udienza di merito e, con provvedimento cautelare inaudita altera parte, accoglie l’istanza. 

Il Giudice valorizza il fatto che “l’intervento cautelare risulta nella specie strumentale all’esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall’art. 10, c. 3 della Costituzione, di avanzare domanda di protezione internazionale, diritto che, nel caso di specie, il ricorrente si è visto di fatto negare”. Inoltre, nel decreto si legge che “deve ritenersi notoria ex art. 115, secondo comma, cpc, la circostanza delle notevoli file di stranieri per accedere alle questure italiane ai fini di presentare domanda di protezione internazionale/speciale, situazione riportata dagli organi di stampa anche in epoca recente“. 

Per quanto attiene all’urgenza, invece, Giudice valorizza il fatto che “l’impossibilità di fatto di formalizzare la domanda di protezione priva l’aspirante richiedente della possibilità di accedere al sistema di accoglienza, lasciandolo in una condizione di precarietà ed incertezza abitativa e in generale di vita“.

Si ringraziano le avv.te Anna Pellegrino e Giulia Crescini per la segnalazione e il commento.