Anche il Tribunale di Lagonegro (PZ) aderisce all’orientamento già espresso dalla Giurisprudenza che riconosce il diritto del partner extracomunitario di cittadino italiano ad ottenere l’iscrizione e la correlata registrazione del contratto di convivenza, anche in mancanza del titolo di soggiorno.
In particolare, con l’ordinanza del 25.05.2023, resa in accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc proposto avverso il provvedimento che nega l’iscrizione anagrafica della convivenza di fatto e del relativo patto di convivenza, si evidenziano tutte le discrasie esistenti tra la normativa vigente in materia di iscrizioni anagrafiche e quella relativa al rilascio dei titoli di soggiorno, evidenziandosi che il concetto di regolarità del soggiorno non coincide puramente e semplicemente con il possesso del permesso.
Si conclude, in conformità all’orientamento maggioritario, chiarendo che l’interpretazione posta fondamento del provvedimento di rigetto dell’iscrizione anagrafica e del relativo patto di convivenza – seppure ispirata a quanto indicato in alcune circolari ministeriali – impedisce la registrazione del contratto di convivenza e conseguentemente ostacola il rilascio della carta di soggiorno, sicché deve essere adottata un’interpretazione alternativa, compatibile con l’impianto normativo, che meglio garantisca l’effettività del diritto di soggiorno dei familiari dei cittadini dell’Unione ed il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 30/2007/CE.
In particolare, le norme previste dal regolamento anagrafico, lette in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 9, comma 5-bis del d.lgs 30/2007 (Formalità amministrative per i cittadini dell’Unione ed i loro familiari) e dagli artt. 36 e 37 della L. 76/2016 vanno interpretate nel senso che l’Ufficiale dell’Anagrafe può procedere all’iscrizione nel registro della popolazione residente del partner extracomunitario del cittadino dell’Unione (in possesso di visto di ingresso, in attesa del rilascio del titolo di soggiorno) qualora venga contestualmente presentata dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. b con un cittadino dell’UE. Per l’effetto, risulta altresì ammissibile la registrazione del contratto di convivenza previsto dal comma 50 della L. 76/2016.
Si ringrazia l’Avv. Ivan Zinicola del foro di Salerno per la segnalazione e il commento.
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